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REGIO DECRETO 30 dicembre 1865, n. 2724

Approvativo di un nuovo quadro graduale numerico del Personale addetto al Pubblico Ministero, all'Uffizio d'istruzione ed alla Segreteria del Tribunale supremo di Guerra e dei Tribunali militari territoriali. (065U2724)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-2-1866 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 4 della Legge 1.° ottobre 1859 approvativa di un nuovo Codice penale militare;
Visti gli articoli 296, 299, 300, 275, 280 e 283 di detto Codice che prescrivono l'instituzione di un Tribunale supremo di Guerra, e di un Tribunale militare permanente in ogni Capoluogo di Divisione militare territoriale, e viene assegnato il Personale civile addetto al Pubblico Ministero ed alle Segreterie presso i medesimi;
Visto il Regio Decreto in data 18 agosto 1861, con cui viene instituito un Tribunale militare permanente in ogni Capoluogo di Divisione militare territoriale;
Vista la Legge 11 febbraio 1864, portante modificazione al Codice penale militare;
Visti i Reali Decreti in data 18 febbraio, 27 ottobre 1864, 21 maggio, 14 e 30 dicembre 1865, con cui vennero soppressi i Tribunali militari territoriali di Cremona, Modena, Livorno, Piacenza, Forlì, Brescia, Alessandria, Perugia e Salerno;
Visti i Reali Decreti 18 e 31 dicembre 1864, con cui venne approvato il quadro del Personale addetto al Tribunale supremo di Guerra, ai Tribunali militari territoriali, e sono conservati in eccedenza alla pianta i Funzionari ed Impiegati addetti ai Tribunali di Guerra in forza della Legge 24 dicembre relativa alla repressione del brigantaggio nelle Provincie Napoletane;
Considerata la necessità di ridurre il Personale addetto all'Amministrazione della Giustizia penale militare in seguito alla cessazione della Legge sul brigantaggio e della diminuzione dei Tribunali militari;

Sulla

proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il quadro graduale numerico del Personale addetto al Pubblico Ministero presso il Tribunale supremo di Guerra e presso i Tribunali militari territoriali degli Uffiziali istruttori e Sostituiti istruttori, e del Personale addetto alla Segreteria dei detti Tribunali militari, non che gli stipendi loro rispettivamente assegnati, saranno tali che appariscono dallo specchio n.° 1 annesso al presente Decreto d'ordine Nostro firmato dal Ministro della Guerra.