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REGIO DECRETO 30 dicembre 1865, n. 2724

Approvativo di un nuovo quadro graduale numerico del Personale addetto al Pubblico Ministero, all'Uffizio d'istruzione ed alla Segreteria del Tribunale supremo di Guerra e dei Tribunali militari territoriali. (065U2724)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 17-2-1866
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 4 della Legge 1.° ottobre 1859 approvativa  di  un
nuovo Codice penale militare; 
 
  Visti gli articoli 296, 299, 300, 275, 280 e 283  di  detto  Codice
che prescrivono l'instituzione di un Tribunale supremo di  Guerra,  e
di un Tribunale militare permanente in ogni  Capoluogo  di  Divisione
militare territoriale, e viene assegnato il Personale civile  addetto
al Pubblico Ministero ed alle Segreterie presso i medesimi; 
 
  Visto il Regio Decreto in  data  18  agosto  1861,  con  cui  viene
instituito un Tribunale militare  permanente  in  ogni  Capoluogo  di
Divisione militare territoriale; 
 
  Vista la Legge 11 febbraio 1864, portante modificazione  al  Codice
penale militare; 
 
  Visti i Reali Decreti in data 18  febbraio,  27  ottobre  1864,  21
maggio, 14 e 30 dicembre 1865, con cui vennero soppressi i  Tribunali
militari territoriali di Cremona, Modena, Livorno, Piacenza,  Forli',
Brescia, Alessandria, Perugia e Salerno; 
 
  Visti i Reali  Decreti  18  e  31  dicembre  1864,  con  cui  venne
approvato il quadro del Personale addetto  al  Tribunale  supremo  di
Guerra, ai Tribunali militari  territoriali,  e  sono  conservati  in
eccedenza alla pianta i Funzionari ed Impiegati addetti ai  Tribunali
di Guerra in forza della Legge 24 dicembre relativa alla  repressione
del brigantaggio nelle Provincie Napoletane; 
 
  Considerata  la  necessita'  di  ridurre   il   Personale   addetto
all'Amministrazione della Giustizia penale militare in  seguito  alla
cessazione della Legge  sul  brigantaggio  e  della  diminuzione  dei
Tribunali militari; 
 
  Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per  gli
Affari della Guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il quadro graduale  numerico  del  Personale  addetto  al  Pubblico
Ministero presso il Tribunale supremo di Guerra e presso i  Tribunali
militari  territoriali  degli  Uffiziali  istruttori   e   Sostituiti
istruttori,  e  del  Personale  addetto  alla  Segreteria  dei  detti
Tribunali  militari,  non  che  gli  stipendi  loro   rispettivamente
assegnati, saranno tali che appariscono dallo specchio n.° 1  annesso
al presente  Decreto  d'ordine  Nostro  firmato  dal  Ministro  della
Guerra.