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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2026, n. 193

Disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca. (26G00216)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2026
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vigente al 24/10/2026
Testo in vigore dal:  24-10-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del codice civile»;
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada», e, in particolare, l'articolo 46-ter, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare, l'articolo 12;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», e, in particolare, l'articolo 127, comma 3;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», e, in particolare, l'articolo 29, comma 2;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l'articolo 83-bis;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e, in particolare, l'articolo 34-ter, comma 5;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante «Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose», e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'articolo 27, comma 17;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e, in particolare, l'articolo 1-quater, comma 1;
Visto il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79;
Visto il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, e, in particolare, l'articolo 8-ter;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, e, in particolare, l'articolo 1-ter, comma 3;
Considerata la necessità di assicurare continuità alle misure di sostegno già adottate in favore delle imprese di autotrasporto, mediante l'adeguamento delle risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio impiegato nell'esercizio dell'attività;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure volte a contenere gli effetti economici derivanti dall'aumento dei costi dei carburanti, a sostenere la liquidità e la continuità operativa delle imprese interessate e a preservarne la capacità produttiva;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni dirette a garantire il regolare funzionamento del mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, a rafforzare la certezza dei rapporti contrattuali e a favorire la digitalizzazione e la tracciabilità delle operazioni di trasporto;
Considerata la necessità di sostenere le imprese operanti nei settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura particolarmente esposte agli effetti dell'incremento dei costi dei carburanti, mediante il riconoscimento di contributi destinati a compensare parte dei maggiori costi sostenuti e tenuto conto dei molteplici impegni da sostenere nella fase attuale in favore dell'ordine pubblico e della sicurezza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Integrazione contributo per il settore dell'autotrasporto per il caro gasolio e differimento dell'applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore
1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: «da marzo a settembre» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo ad agosto». Per le finalità di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, è ulteriormente incrementata di 66,4 milioni di euro.
2. Per le spese sostenute nel periodo dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 33 del 2026 è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2026. In considerazione dei tempi necessari per l'istruttoria delle relative istanze, il credito d'imposta di cui al presente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2027.
3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: «1° ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
4. Al decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 4 e 5 dell'articolo 1 sono soppressi;
b) l'articolo 4 è soppresso;
c) all'articolo 7:
1) al comma 3 all'alinea, sostituire: «1, 2, 4,» con i numeri: «1, 2» e le parole «in 611,8 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «in 549,8 milioni di euro per l'anno 2026»;
2) alla lettera g) sostituire le parole: «125,9 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «63,9 milioni di euro per l'anno 2026».
5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 126,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 60 milioni di euro per l'anno 2027 in termini di fabbisogno e dal comma 3 valutati in 61,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 9.