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DECRETO-LEGGE 18 marzo 2026, n. 33

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. (26G00052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/2026
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Testo in vigore dal:  19-3-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti, nonché a sostegno dell'economia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti
1. Le società petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile comunicano giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita, curandone la pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti internet e li trasmettono al Garante per la sorveglianza dei prezzi e al Garante per la concorrenza e il mercato ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni di competenza relative al corretto funzionamento del mercato. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, si applica una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.
2. I prezzi comunicati dagli esercenti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 non possono essere variati in aumento nell'arco della giornata in cui è stata effettuata la comunicazione.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - Garante per la sorveglianza dei prezzi istituisce uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti al fine dell'immediato rilievo, previa individuazione di indici di anomalia, dell'andamento dei prezzi al consumo in rapporto alla variazione dei prezzi delle materie prime e raffinate sui mercati internazionali. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, sulla base del monitoraggio dell'andamento del prezzo alla pompa, se rileva un anomalo e repentino incremento dei prezzi rispetto alle quotazioni internazionali di riferimento comunica alla Guardia di finanza il dettaglio degli operatori della distribuzione e delle relative compagnie petrolifere, presso i quali accertare e verificare, sulla base della documentazione contabile disponibile, le eventuali anomalie sui costi e prezzi giornalieri di acquisto del carburante e, risalendo lungo la filiera, il costo giornaliero di acquisto del greggio e dei prodotti raffinati da parte del titolare dell'autorizzazione petrolifera sui mercati di riferimento.
4. Le risultanze degli accertamenti della Guardia di finanza sono immediatamente trasmesse anche al Garante per la sorveglianza dei prezzi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 199-quinquies della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e al Garante per la concorrenza e il mercato per l'eventuale avvio dei procedimenti sanzionatori di competenza previsti dalle vigenti disposizioni.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 347 del codice di procedura penale, il Garante per la sorveglianza dei prezzi trasmette entro due giorni all'Autorità giudiziaria le risultanze istruttorie di cui al comma 3, corredate da un rapporto, anche al fine di verificare la sussistenza del reato di «manovre speculative su merci» di cui all'articolo 501-bis codice penale.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per un periodo pari a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.