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LEGGE 1 aprile 2026, n. 48

Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare. (26G00065)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/2026
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  30-4-2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

La seguente legge:

Art. 1

Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate
1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 4, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente:
«t-bis) svolgere attività di formazione dei soccorritori militari di cui all'articolo 213, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo modalità stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 2, terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio»;
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: «dei medici,» sono inserite le seguenti: «degli odontoiatri, dei veterinari, dei biologi, dei fisici, dei chimici, degli psicologi, dei dirigenti infermieri,»;
2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo, allorché è richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e dal testo unico regolamentare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010»;
c) all'articolo 8, comma 2, i periodi ventiduesimo e ventitreesimo sono soppressi.
2. La Fondazione per le attività ausiliarie della Croce Rossa italiana alle Forze armate, costituita in attuazione dell'articolo 8, comma 2, ventiduesimo e ventitreesimo periodo, del decreto legislativo n. 178 del 2012, è estinta. In esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, la parte di patrimonio residuo è devoluta all'Associazione della Croce Rossa italiana.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 5, commi 2, 3 e 4, 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante: «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana). - 1. Le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), di seguito denominata CRI, di cui al comma 4, sono trasferite, a decorrere dal 1º gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, di seguito denominata Associazione, promossa dai soci della CRI, secondo quanto disposto nello statuto di cui all'articolo 3, comma 2. L'Associazione è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. L'Associazione è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica.
2. Dal 1º gennaio 2016 l'Associazione è l'unica Società nazionale di Croce rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, di seguito denominati Convenzioni e protocolli, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito denominato Movimento, nonché alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti. La Associazione subentra alla CRI nel riconoscimento da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa e nell'ammissione alla Federazione Internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, assumendone i relativi obblighi e privilegi.
3. La Repubblica Italiana rispetta in ogni tempo l'osservanza da parte dell'Associazione dei principi di cui al comma 2.
4. L'Associazione è autorizzata ad esercitare le seguenti attività d'interesse pubblico:
a) organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni e protocolli, delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;
b) collaborare con le società di Croce rossa e di Mezzaluna Rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento;
c) adempiere a quanto demandato dalle Convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle società della Croce rossa e Mezzaluna Rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente;
d) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;
e) svolgere attività umanitarie presso i centri di permanenza per i rimpatri di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo;
f) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;
g) svolgere attività ausiliaria delle Forze Armate, in Italia ed all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento;
h) svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all'estero, sentito il Ministro degli affari esteri, secondo le regole determinate dal Movimento;
i) agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in luogo della CRI;
l) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;
m) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d' intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
n) collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;
o) svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria, così come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa;
p) svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;
q) diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento;
r) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;
s) svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all'uso;
t) svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile;
t-bis) svolgere attività di formazione dei soccorritori militari di cui all'articolo 213, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo modalità stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa.
5. L'Associazione svolge ogni altro compito previsto dal proprio statuto.
6. L'Associazione, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l'Associazione. L'Associazione e le sue strutture territoriali possono concorrere all'erogazione di fondi per attività di volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente in materia, nonché per la protezione civile territoriale. L'Associazione è inoltre autorizzata a presentare progetti e a concorrere ai finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di cooperazione internazionale.».
«Art. 5 (Corpi militari ausiliari delle Forze armate).
- Omissis.
2. Il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto. Il Corpo delle infermiere volontarie di Croce rossa resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. Il richiamo in servizio, nei confronti del personale del Corpo militare è disposto in ogni caso senza assegni.
3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, degli odontoiatri, dei veterinari, dei biologi, dei fisici, dei chimici, degli psicologi, dei dirigenti infermieri, dei commissari e dei farmacisti, nonché della categoria del personale di assistenza. Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo, allorché è richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e dal testo unico regolamentare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
4. Il servizio prestato dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie è gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1758 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Omissis.».
«Art. 8 (Norme transitorie e finali). - Omissis.
2. A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza. Detti organi, da nominare con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla fine della liquidazione. La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria.
La dotazione del fondo per il trattamento accessorio del personale dell'Ente, non ancora costituita alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è determinata quale somma del valore medio pro capite per aree riferito alle risorse stabili e variabili certificate e quindi erogate nell'anno 2022 riproporzionate al personale in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° aprile 2018 sotto indicato, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del commissario liquidatore.
Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa. Alla conclusione della liquidazione, i beni mobili e immobili rimasti di proprietà dell'Ente sono trasferiti all'Associazione, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi. Il personale già individuato nella previsione di fabbisogno ai sensi dell'articolo 3, comma 4, come funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria verrà individuato con specifico provvedimento del presidente nazionale della CRI ovvero dell'Ente entro il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto personale non partecipa alle procedure previste dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il 1º aprile 2018 il suddetto personale viene trasferito, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero. Il personale, ad eccezione di quello funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al precedente capoverso, ove non assunto alla data del 1° gennaio 2018 dall'Associazione, è collocato in disponibilità ai sensi del comma 7 dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale della CRI ovvero dell'Ente, nelle more della conclusione delle procedure di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, anche con oneri a carico del finanziamento pubblico della CRI ovvero dell'Ente, che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo. L'assunzione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, determina la cessazione dello stato di disponibilità. Il finanziamento è attribuito tenuto conto dei compiti di interesse pubblico da parte dell'Associazione mediante convenzioni annuali tra Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e Associazione. Il finanziamento annuale dell'Associazione non può superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018. In sede di prima applicazione le convenzioni sono stipulate entro il 1° aprile 2018. Nelle convenzioni sono stabilite procedure di verifica dell'utilizzo dei beni pubblici trasferiti all'Associazione.
Omissis.».