stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2023, n. 16

Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. (23G00024)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 46 (in G.U. 28/04/2023, n.99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2023)
nascondi
Testo in vigore dal: 29-4-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  5   aprile   2022,   n.   28,   recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51,  recante  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni per  fare  fronte  alle  eccezionali  esigenze  connesse
all'impatto sul piano interno della crisi internazionale in  atto  in
Ucraina, con misure in tema  di  accoglienza  e  potenziamento  delle
capacita' amministrative; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 febbraio 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'interno, dell'economia e  delle  finanze  e  per  la  protezione
civile e le politiche del mare; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga delle attivita' di assistenza e accoglienza a  seguito  della
                            crisi ucraina 
 
  1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in
favore delle persone richiedenti  la  protezione  temporanea  o  gia'
beneficiarie della stessa ai sensi della decisione di esecuzione (UE)
2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, e' autorizzata fino  al  31
dicembre 2023 e nei limiti delle  risorse  finanziarie  previste  dal
presente comma: 
    a) la prosecuzione, nel limite massimo complessivo di 7.000 posti
((e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno 2023)),  delle  forme  di
accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a),  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, anche mediante convenzioni, aventi
valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari  delegati  nominati
con ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.
872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  60  del
12 marzo 2022, e dai Presidenti delle Province autonome di  Trento  e
di Bolzano con gli enti e le associazioni di cui al predetto articolo
31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.  21  del  2022,  e  con
soggetti privati, nel rispetto ((dei requisiti dei  servizi))  e  dei
limiti di importo gia'  previsti  dalle  convenzioni  sottoscritte  a
livello nazionale dal  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e  previo  nulla  osta  del
medesimo Dipartimento ai fini del rispetto dei predetti limiti; 
    b)  la  prosecuzione  delle  misure  di  sostentamento   di   cui
all'articolo 31, comma 1, lettera b) ((,)) del  decreto-legge  n.  21
del  2022,  nel  limite  delle  risorse  a  tal  fine  disponibili  a
legislazione vigente; 
    c) l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite di  ulteriori
40.000.000 di euro, del  contributo  forfetario  una  tantum  per  il
rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da
parte  dei  comuni  ospitanti  un  significativo  numero  di  persone
richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui  all'articolo
44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91.  Al  riparto  del
contributo di cui al primo periodo ((si provvede  secondo  i  criteri
previsti dall'articolo 1, comma  2,))  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile  n.  927  del  3  ottobre  2022,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  236  dell'8  ottobre  2022,
previo aggiornamento del censimento previsto dal comma 3 del medesimo
articolo 1, da realizzarsi entro ((quarantacinque)) giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
((In base alle risultanze dell'aggiornamento del censimento di cui al
periodo precedente, il Ministero dell'interno - Dipartimento per  gli
affari interni e territoriali - Direzione  centrale  per  la  finanza
locale provvede  esclusivamente  al  trasferimento  pro  quota  delle
relative risorse in favore dei singoli  comuni  beneficiari.  A  tale
fine, le risorse assegnate per le  finalita'  di  cui  alla  presente
lettera sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  la
successiva riassegnazione allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno)). 
  2. Per assicurare la prosecuzione delle attivita' e delle misure di
cui  ai  commi  1  e  6  garantendo  la  continuita'  della  gestione
emergenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 671,
della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  il  Dipartimento   della
protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
autorizzato  a  disporre,  con  ordinanze  da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 25 del  codice  della  protezione  civile,  di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle  effettive
esigenze, la rimodulazione delle misure previste nei  commi  1  e  6,
individuando il  numero  dei  soggetti  coinvolti  nel  limite  delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Per l'attuazione delle misure di cui  al  comma  1,  nel  limite
complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, si provvede a  valere
sulle risorse  del  Fondo  per  le  emergenze  nazionali,  ((previsto
dall'articolo 44 del codice di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1. 
  4. Al fine di assicurare, fino al 31 dicembre  2023,  l'accoglienza
nei centri ((e nelle strutture)) di cui agli  articoli  9  e  11  del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei profughi  provenienti
dall'Ucraina, le risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno relative  all'attivazione,  alla  locazione  e
alla gestione dei centri  di  trattenimento  e  di  accoglienza  sono
incrementate di 137.851.305 euro per l'anno 2023. 
  5. Per le medesime finalita' di cui al  comma  4,  le  risorse  del
Fondo nazionale per le  politiche  e  i  servizi  dell'asilo  di  cui
all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
sono incrementate di 52.295.898 euro per l'anno 2023. 
  6. Entro il 30 aprile 2023, il Ministero della salute, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  avvalendosi  dei  dati
resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri  e  dei
dati aggregati delle prestazioni ((risultanti nel  Sistema))  tessera
sanitaria del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  provvedono
alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per  l'accesso  alle
prestazioni del Servizio sanitario nazionale ((, per  far  fronte  ai
quali)) sono  stati  riconosciuti  i  contributi  forfetari  previsti
dall'articolo 31, comma 1, lettera c),  del  decreto-legge  21  marzo
2022, n. 21, convertito, ((con modificazioni, dalla legge 20 maggio))
2022, n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
luglio 2022, n. 91, e da ordinanze del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le regioni e le province autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  garantiscono   l'assistenza   sanitaria   sul
territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1, a parita'  di
trattamento  rispetto  ai   cittadini   italiani,   nell'ambito   del
((fabbisogno sanitario nazionale standard)) per l'anno 2023. 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 del presente ((articolo  si
provvede)) ai sensi dell'articolo 5.