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DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2023, n. 2

Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. (23G00003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 marzo 2023, n. 17 (in G.U. 06/03/2023, n. 55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/2024)
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Testo in vigore dal: 7-3-2023
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Viste le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante  «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della  legge  30  luglio
1998, n. 274»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300»; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,  recante  «Misure
urgenti per la ristrutturazione  industriale  di  grandi  imprese  in
stato di insolvenza»; 
  Visto il decreto  legislativo  4  febbraio  2010,  n.  14,  recante
«Istituzione  dell'Albo  degli  amministratori  giudiziari,  a  norma
dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»; 
  Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2012,  n.  231,   recante
«Disposizioni urgenti a tutela  della  salute,  dell'ambiente  e  dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti  industriali
di interesse strategico nazionale»; 
  Visto il  decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico  nazionale
in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»; 
  Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n.  142,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020,  n.  5,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno  e  per
la realizzazione di una banca di investimento»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
per fronteggiare le  problematiche  relative  alla  gestione  dell'ex
Ilva; 
  Ritenuta,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di
prevedere misure anche  di  carattere  processuale  e  procedimentale
finalizzate   ad   assicurare   la   continuita'   produttiva   degli
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle imprese e  del  made  in  Italy,  di  concerto  con  i
Ministri  dell'economia  e   delle   finanze,   della   giustizia   e
dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
         Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale 
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  16  dicembre  2019,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  febbraio  2020,  n.  5,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-ter, dopo le parole: «finanziamenti in conto soci,»
sono inserite le seguenti: «secondo logiche, criteri e condizioni  di
mercato, ((che si convertono)) in  aumento  di  capitale  sociale  su
richiesta della medesima»; 
    b) al comma 1-quinquies,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca
degli impianti dello stabilimento  siderurgico,  l'Agenzia  nazionale
per  l'attrazione  degli  investimenti  e   lo   sviluppo   d'impresa
S.p.A.-Invitalia e' autorizzata a sottoscrivere ((...)) ((aumenti  di
capitale sociale o a erogare finanziamenti)) in  conto  soci  secondo
logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di
capitale  sociale  su  richiesta  della  medesima,  sino  all'importo
complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro,  ulteriori  e
addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter.». 
  ((1-bis. Al fine di  garantire  la  continuita'  del  funzionamento
produttivo degli stabilimenti industriali nell'area  di  Taranto,  ai
sensi del  decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per  le  imprese  che
svolgono attivita' industriale di rilevanza strategica per il sistema
di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico,  alle  quali
nel 2022 e' stata erogata l'ultima quota del finanziamento  concesso,
ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera  a),  della  legge  24
dicembre  1985,  n.  808,   per   la   partecipazione   ai   progetti
internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i
versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati e  suddivisi
in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel  2025  e
nel 2026, sono effettuati senza applicazione di interessi e  sanzioni
rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027,
entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029)).