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MINISTERO PER LA COESIONE TERRITORIALE E IL MEZZOGIORNO

DECRETO 9 novembre 2017, n. 174

Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. (17G00188)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/12/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2019)
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Testo in vigore dal:  6-12-2017 al: 7-12-2019
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IL MINISTRO

PER LA COESIONE TERRITORIALE
E IL MEZZOGIORNO
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n.123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e, in particolare, l'allegato I al predetto regolamento, recante la definizione di microimpresa, piccola impresa e media impresa;
Visto il «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto delle garanzie a favore delle PMI» (n. 182/2010) approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010;
Visto l'articolo 1 del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, relativo alla «Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"»;
Considerato che il citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, quale Soggetto gestore della misura incentivante, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare di tale misura;
Considerato che il medesimo articolo 1, comma 15, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 demanda ad un decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, l'individuazione dei criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo decreto-legge, e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme;
Considerato che il citato articolo 1, comma 17, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 prevede che le risorse pubbliche destinate alla misura sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, e che la relativa gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, alla cui rendicontazione provvede la stessa Invitalia;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare, l'articolo 19, comma 5, che disciplina la facoltà, per le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, di affidamento della relativa gestione a società a capitale interamente pubblico;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2153/17, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 ottobre 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota n. 958-P del 7 novembre 2017;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, aderente alla Convenzione di cui al comma 14, articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91;
b) «Capo Dipartimento»: Capo Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) «Codice dell'Amministrazione digitale»: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
d) «Contributo a fondo perduto»: contributo erogato dal Soggetto gestore pari al trentacinque per cento del Finanziamento;
e) «Contributo in conto interessi»: contributo concesso in misura pari agli interessi da corrispondere sul Finanziamento bancario;
f) «Decreto-legge n. 91/2017»: decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;
g) «DSAN»: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
h) «ESL»: equivalente sovvenzione lorda di un aiuto calcolato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea (2008/C 14/02), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, ovvero secondo il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto delle garanzie a favore delle PMI (n. 182/2010) approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010;
i) «Finanziamento»: l'insieme delle somme erogate per garantire la copertura finanziaria del cento per cento del Programma di spesa entro i limiti dell'investimento ammissibile;
j) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine, pari al sessantacinque per cento del Finanziamento, concesso dalla Banca finanziatrice all'impresa beneficiaria per le spese oggetto della domanda di agevolazione che usufruisce del Contributo in conto interessi e della Garanzia;
k) «Fondo di Garanzia per le PMI»: fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
l) «Garanzia»: garanzia concessa a valere sul Fondo di Garanzia per le PMI a favore del Finanziamento bancario;
m) «PEC»: posta elettronica certificata;
n) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017;
o) «Progetto imprenditoriale»: il business plan presentato in sede di domanda di accesso alle agevolazioni che rappresenta i contenuti e le caratteristiche dell'attività imprenditoriale proposta;
p) «Programma di spesa»: rappresentazione quali-quantitativa degli investimenti e delle spese previste per l'attuazione del progetto imprenditoriale;
q) «Provvedimento di concessione»: provvedimento di concessione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi;
r) «Regolamenti de minimis»: il regolamento UE n. 1407/2013 e il regolamento UE n. 717/2014;
s) «Soggetto beneficiario»: impresa costituitasi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017 e risultata assegnataria dell'agevolazione;
t) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia che svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi sulla base di appositi accordi convenzionali sottoscritti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102;
u) «Soggetto richiedente»: soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 91/2017, già costituiti o da costituirsi nelle forme giuridiche di cui al medesimo articolo 1, comma 6;
v) «Unità produttiva»: struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.
NOTE

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»:
«Art. 13 (Albo). - 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
«Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"
1- 13 Omissis
14. Le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al comma 15. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita convenzione che Invitalia è autorizzata a stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).»


- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112, del 16 maggio 2005.
- Il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»:
«Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)"
- La Comunicazione della Commissione europea (2008/C 14/02) relativa revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008
- Linee guida per l'applicazione del «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI» (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010.

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:
«Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»
1- 5 (Omissis)
6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui al comma 2 che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) società, ivi incluse le società cooperative. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1 per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le società di cui al presente comma devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni di cui al comma 1.»
- Il Regolamento (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»(Testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.
- Il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 3. Procedimenti e moduli organizzativi
1. (Omissis)
2. Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività, selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalle convenzioni in misura non superiore a quanto determinato in sede di aggiudicazione della gara sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono: in ogni caso è disposto il pagamento di penali in caso di revoca di interventi dall'aggiudicatario in misura percentuale sul valore dell'intervento, fatti salvi esclusivamente i casi di accertata falsità dei documenti.
3. Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 recante Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, convertito con modificazioni, con legge 3 agosto 2009, n. 102:
«Art. 19. Società pubbliche
1- 4 (Omissis)
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.
Omissis.»

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:
«Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»
1 Omissis
2. La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 5, o entro centoventi giorni se residenti all'estero;
b) non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità.».