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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 maggio 2017, n. 115

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (17G00130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/2024)
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Testo in vigore dal: 21-5-2024
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                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visti gli articoli 107, 108 e 109 del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, recante le modalita' di adozione dei regolamenti ministeriali  e
interministeriali; 
  Visto l'articolo 14, comma 2, della legge  5  marzo  2001,  n.  57,
riguardante  la  trasmissione  delle   informazioni   relative   alla
concessione ed erogazione di incentivi alle imprese; 
  Visto il decreto del Ministro delle  attivita'  produttive  del  18
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n.  258  del  4  novembre  2002,  recante  le  modalita'  di
trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi
alle imprese, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, della legge
n. 57 del 2001; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  22
dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 305 del 31 dicembre  2016,  recante  nuove  modalita'  di
trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi
alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della
legge 5 marzo 2001, n. 57, che ha abrogato e sostituito il  precitato
decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 ottobre 2002; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche   dell'Unione   europea,   come
modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29  luglio  2015,
n. 115; 
  Visto, in particolare, l'articolo 52, comma 1, della predetta legge
n. 234 del 2012 che prevede che al fine di garantire il rispetto  dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza  e  di  pubblicita'
previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di  aiuti  di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero  gestiscono
i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla  banca  di
dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai  sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge  5  marzo  2001,  n.  57,  che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto, altresi', il comma 5 del medesimo articolo 52, che  prevede,
tra l'altro, che il monitoraggio  delle  informazioni  relative  agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e  forestale,  ivi  compresi  gli
aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, e'  assicurato
attraverso la piena integrazione  e  interoperabilita'  del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato con i registri gia'  esistenti  per  i
settori dell'agricoltura e della pesca; 
  Visto l'articolo  15  della  legge  4  giugno  1984,  n.  194,  che
autorizza il Ministro dell'agricoltura e delle  foreste  all'impianto
di un sistema informativo agricolo nazionale, ai fini  dell'esercizio
delle competenze statali in  materia  di  indirizzo  e  coordinamento
delle attivita' agricole e della conseguente necessita' di  acquisire
e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale; 
  Visto, altresi', l'articolo 52, comma 6, della  predetta  legge  n.
234 del 2012 che prevede che con regolamento adottato con decreto del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni, e' adottata la disciplina  per  il  funzionamento  del
Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13  luglio
2015 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 248 del 24  settembre  2015,  sull'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13  luglio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  248
del  24   settembre   2015,   recante   modalita'   di   applicazione
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
e, in particolare, l'articolo 16, relativo  agli  aiuti  illegali  da
recuperare ai sensi di una decisione di  recupero  della  Commissione
europea; 
  Visto l'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei
ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.  59,
che prevede in capo alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che
si avvale a tal fine del Dipartimento per le  politiche  europee,  il
compito di effettuare un  generale  coordinamento  amministrativo  in
presenza di impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea; 
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante  il  riordinamento
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,
che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni nuovo  progetto
di  investimento  pubblico,  nonche'  ogni  progetto  in   corso   di
attuazione alla predetta data, e'  dotato  di  un  «Codice  unico  di
progetto»,  che  le   competenti   amministrazioni   o   i   soggetti
aggiudicatori richiedono  in  via  telematica  secondo  la  procedura
definita dal CIPE; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto l'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  che
istituisce presso il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  la
«Banca dati delle amministrazioni pubbliche»; 
  Considerato che per alcune tipologie  di  aiuti  di  Stato  non  e'
prevista  l'emanazione  di  provvedimenti   di   concessione   o   di
autorizzazione alla fruizione  ovvero  un  obbligo  di  comunicazione
preventivo  alla  fruizione,  da  parte  del  soggetto   beneficiario
all'amministrazione pubblica competente; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella  seduta  del  10  novembre
2016; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2016; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante proroga e
definizione di termini, e, in particolare, l'articolo 6, commi 6 e 7,
con i quali, tra l'altro, sono fissati al 1° luglio  2017  i  termini
previsti per l'entrata a regime del Registro nazionale degli aiuti di
Stato; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 2057 del 26 gennaio 2017; 
  Vista la nota n. 2872 del 2 marzo 2017, con la quale la  Presidenza
del Consiglio dei ministri ha comunicato di  aver  preso  atto  della
precitata comunicazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) Registro nazionale aiuti: la banca dati  istituita  presso  il
Ministero dello sviluppo economico  -  Direzione  generale  incentivi
alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo
2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma  1,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
    b) SIAN: il Sistema informativo agricolo nazionale  istituito  ai
sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194,  presso  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
    c)  SIPA:  Sistema  italiano  della  pesca  e  dell'acquacoltura,
realizzato nell'ambito del SIAN; 
    d) registri SIAN e SIPA: le sezioni applicative del  SIAN  e  del
SIPA dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e  degli  aiuti
de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel
settore della pesca e dell'acquacoltura; 
    e) TFUE: Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  gia'
Trattato che istituisce la Comunita' europea; 
    f) aiuti di Stato:  qualsiasi  misura  che  risponda  a  tutti  i
criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE; 
    g)  aiuti  de  minimis:  gli  aiuti  de  minimis  come   definiti
dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del  Consiglio  del
13 luglio 2015; 
    h) aiuti de minimis SIEG: gli aiuti de minimis concessi a  titolo
di compensazione ad  imprese  che  forniscono  servizi  di  interesse
economico generale ai sensi del regolamento (UE)  n.  360/2012  della
Commissione  del  25  aprile   2012,   nonche'   delle   disposizioni
dell'Unione  europea  che  saranno  successivamente  adottate   nella
medesima materia; 
    i) aiuti SIEG: gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
servizi di interesse  economico  generale,  diversi  dagli  aiuti  de
minimis SIEG; 
    l) regime di aiuti: atto  in  base  al  quale,  senza  che  siano
necessarie ulteriori misure di attuazione,  possono  essere  adottate
singole misure di aiuto a favore di  imprese  definite  nell'atto  in
linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale  l'aiuto,
che non e' legato a uno specifico progetto, puo'  essere  concesso  a
una o piu' imprese per un periodo di  tempo  indefinito  e/o  per  un
ammontare indefinito; 
    m) aiuto ad hoc: aiuto concesso ad un singolo beneficiario al  di
fuori di un regime di aiuti; 
    n) aiuto individuale:  aiuto  ad  hoc  ovvero  aiuto  concesso  a
singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti; 
    o) aiuti nei settori agricoltura e pesca: gli aiuti di  Stato  di
cui  all'articolo  107  del  TFUE  relativi  al  settore  agricolo  e
forestale  e  nelle  zone  rurali  e  al  settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura inclusi gli aiuti de minimis; 
    p) aiuti illegali oggetto di decisione di recupero: aiuti attuati
in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, dei quali  la
Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo
16 del regolamento (UE) n. 2015/1589  del  Consiglio  del  13  luglio
2015; 
    q) Autorita' responsabile:  il  soggetto  di  natura  pubblica  o
privata  designato  dalla  norma  primaria  come  responsabile  della
registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto  ad  hoc,  ovvero,  in
mancanza  di  detta  designazione,  il  soggetto   cui,   nell'ambito
dell'ordinamento giuridico nazionale, e' attribuita la competenza  ad
adottare il  provvedimento  di  attuazione  del  regime  di  aiuti  o
dell'aiuto ad hoc; in caso di un regime di aiuto o di un aiuto ad hoc
da notificare o concesso ai sensi di un regolamento di esenzione  per
il  quale  non  sia  prevista  l'adozione  di  un  provvedimento   di
attuazione,  il  soggetto  che   procede   alla   notifica   o   alla
comunicazione  alla   Commissione   europea   ovvero   la   struttura
amministrativa competente per l'intervento  secondo  l'organizzazione
interna di ciascuna Amministrazione; ((2)) 
    r) Soggetto concedente: il soggetto di natura pubblica o  privata
che concede aiuti individuali; 
    s) Autorita'  di  gestione  del  programma  di  CTE:  l'autorita'
pubblica o l'organismo  pubblico  o  privato  designato  dagli  Stati
membri partecipanti ad  un  programma  di  cooperazione  territoriale
europea con responsabilita' nella gestione e attuazione del programma
ai sensi del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
    t) Visura Aiuti: l'estrazione,  operata  dal  Registro  nazionale
aiuti, di dati e informazioni relativi  agli  aiuti  di  Stato,  agli
aiuti SIEG, agli aiuti de  minimis  e  agli  aiuti  de  minimis  SIEG
concessi ad un determinato soggetto identificato  tramite  il  codice
fiscale in un periodo di massimo dieci esercizi finanziari, ai  sensi
dell'articolo 13, commi 2 e 3; 
    u)  Visura  Deggendorf:  l'estrazione,   operata   dal   Registro
nazionale  aiuti,  di  dati  e  informazioni  che  evidenzia  se   un
determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale rientra o
meno nell'elenco dei  soggetti  tenuti  alla  restituzione  di  aiuti
illegali oggetto di decisione di recupero, ai sensi dell'articolo 13,
commi 2 e 4, e dell'articolo 15; 
    v) Visura Aiuti de minimis: l'estrazione,  operata  dal  Registro
nazionale aiuti, di  dati  e  informazioni  relativi  agli  aiuti  de
minimis e agli aiuti  de  minimis  SIEG  concessi  nei  due  esercizi
finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso alla data
dell'estrazione  con  riferimento  ad  un  soggetto  beneficiario,  a
livello di impresa unica, ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3; 
    z) Codice SANI: codice aiuto attribuito attraverso il sistema  di
notifica elettronica della Commissione europea; 
    aa) impresa unica: l'insieme delle imprese ubicate in Italia  fra
cui esiste almeno  una  delle  relazioni  indicate  nell'articolo  2,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione  del
18 dicembre 2013; 
    bb) soggetto beneficiario: il soggetto, italiano o  straniero,  a
favore del quale viene concesso l'aiuto individuale o, nel caso degli
aiuti di cui all'articolo 10, che fruisce dell'aiuto individuale; 
    cc)   Codice    dell'Amministrazione    Digitale:    il    codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Decreto 17 maggio 2024 (in G.U. 21/5/2024, n. 117)  ha  disposto
(con l'art. 6, comma 1) che "In deroga all'art. 1, comma  1,  lettera
q), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del  31  maggio
2017, n. 115, la registrazione  del  regime  di  aiuti  nel  Registro
nazionale degli aiuti di Stato e' effettuata dal  Dipartimento  delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze".