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DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 1999, n. 374

Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/11/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-11-1999
al: 28-12-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  15, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
legge comunitaria per il 1994, che, al fine di integrare l'attuazione
della  direttiva 91/308/CEE, alla lettera c) stabilisce di estendere,
in  tutto  o  in  parte,  l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto-legge  3  maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attivita' particolarmente
suscettibili  di  utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di
realizzare    l'accumulazione   o   il   trasferimento   di   ingenti
disponibilita'  economiche o finanziarie o risultare comunque esposte
ad   infiltrazioni   della  criminalita'  organizzata  e  prevede  la
formazione  o l'integrazione dell'elenco di tali attivita' da attuare
con  uno  o  piu'  decreti  legislativi  da  emanare, su proposta del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di  concerto  con  i  Ministri  di grazia e giustizia, dell'interno e
delle  finanze,  entro  due  anni dalla data di entrata in vigore del
decreto attuativo della delega;
  Visto  l'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153,
che  stabilisce  che ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo
15,  comma  1,  lettera  c),  della  legge 6 febbraio 1996, n. 52, le
attivita'  individuate  nei  decreti  di  cui al medesimo articolo e'
estesa  l'applicazione  delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio
1991,  n.  143,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197;
  Vista  la  direttiva  91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso
del  sistema  finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei proventi di
attivita' illecite;
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio  1991,  n. 143, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  5  luglio  1991,  n.  197,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  agosto  1998,  n. 319, recante
riordino dell'Ufficio italiano dei cambi;
  Considerata  la  necessita'  di  estendere l'ambito di applicazione
delle disposizioni antiriciclaggio a soggetti ed attivita' sinora non
disciplinati;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 1999;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 settembre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di  concerto  con  i  Ministri  della giustizia, dell'interno e delle
finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Le  disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre
1979,  n.  625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980,   n.   15,  come  sostituito  dall'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge  3  maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   5   luglio  1991,  n.  197,  e  quelle  del  predetto
decreto-legge  n.  143  dei  1991,  d'ora  in avanti complessivamente
indicati  come: "legge n. 197/1991" si applicano, nei limiti e con le
modalita'  indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attivita', il
cui   esercizio   resta   subordinato   al  possesso  delle  licenze,
autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva
dichiarazione  di  inizio di attivita' specificamente richiesti dalle
norme a fianco di esse riportate:
    a)  recupero  di  crediti  per  conto  terzi, alla licenza di cui
all'articolo  115  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato  con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773, di seguito
indicato come: "T.U.L.P.S.";
    b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a
mezzo   di   guardie   particolari   giurate,  alla  licenza  di  cui
all'articolo 134 del T.U.L.P.S.;
    c)  il  trasporto  di  denaro  contante,  titoli  o  valori senza
l'impiego  di  guardie  particolari giurate, all'iscrizione nell'albo
delle  persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
    d)  agenzia  di  affari in mediazione immobiliare, all'iscrizione
nell'apposita  sezione  del  ruolo  istituito  presso  la  camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge
3 febbraio 1989, n. 39;
    e)  commercio  di  cose antiche, alla dichiarazione preventiva di
cui all'articolo 126 del T.U.L.P.S.;
    f)  esercizio  di  case d'asta o gallerie d'arte, alla licenza di
cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S.;
    g)  commercio,  comprese  l'esportazione e l'importazione, di oro
per  finalita'  industriali o di investimento, alle autorizzazioni di
cui  all'articolo  15  del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 148;
    h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione
e   l'importazione   di   oggetti   preziosi,  alla  licenza  di  cui
all'articolo 127 del T.U.L.P.S.;
    i)  gestione di case da gioco, alle autorizzazioni concesse dalle
leggi in vigore, nonche' al requisito di cui all'articolo 5, comma 3,
del   decreto-legge   30  dicembre  1997,  n.  457,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
    l)  la  fabbricazione  di  oggetti  preziosi  da parte di imprese
artigiane,  all'iscrizione  nel registro degli assegnatari dei marchi
di  identificazione  tenuto  dalle  camere  di  commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
    m)  mediazione  creditizia, all'iscrizione all'albo dei mediatori
creditizi di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
    n)  agenzia  in  attivita' finanziaria prevista dall'articolo 106
del  decreto  legislativo  1 settembre 1993, n. 385, recante il testo
unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia, di seguito
indicato  come:  "testo  unico  bancario",  all'iscrizione all'elenco
previsto dall'articolo 3.
  2.  Le  autorita'  competenti  al  rilascio  delle autorizzazioni o
licenze,  alla  ricezione  delle  dichiarazioni  di inizio attivita',
ovvero  alla tenuta di albi o registri di cui al comma 1, comunicano,
senza  ritardo, anche con mezzi informatici o telematici, all'Ufficio
italiano   dei   cambi   (UIC)  i  dati  relativi  agli  operatori  e
all'attivita'  esercitata,  ogni  successiva  variazione,  nonche'  i
provvedimenti  di sospensione o revoca del titolo autorizzatorio o di
cancellazione  eventualmente  adottati,  indicandone  i motivi. L'UIC
utilizza i dati raccolti a fini di antiriciclaggio.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            - Per il testo dell'art. 15 della  legge 6 febbraio 1996,
          n. 52, si veda nelle note alle premesse.
           Note alle premesse:
            -    L'art.    76    della    Costituzione  prevede   che
          l'esercizio  della funzione   legislativa    puo'    essere
          delegato    al    Governo   con determinazione  di principi
          e criteri  direttivi solo   per un   tempo limitato  ed  in
          relazione ad oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -   La   legge   6   febbraio   1996,   n    52,    reca:
          "Disposizioni    per  l'adempimento di   obblighi derivanti
          d'appartenenza   dell'Italia  alle  Comunita'    europee  -
          legge  comunitaria   1994". Si  riporta il  testo dell'art.
          15:
            "Art.  15  (Riciclaggio  dei   capitali di    provenienza
          illecita    e  circolazione  transfrontaliera dei capitali:
          criteri di delega). - 1.  L'integrazione    dell'attuazione
          della      direttiva    91/308/CEE      del Consiglio sara'
          informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a)   provvedere   al    riordino      del    regime    di
          segnalazione    delle  operazioni  di  cui  all'art.  3 del
          decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge  5 luglio 1991, n. 197, al fine
          di favorire  le    segnalazioni  stesse  garantendo,  anche
          attraverso  il   ricorso  a  procedure  informatizzate,  la
          massima      efficacia       e   tempestivita'        nella
          organizzazione,    trasmissione,     ricezione   ed analisi
          delle   segnalazioni,   rendendo  altresi'   effettiva   la
          possibilita'  di   sospensione   dell'operazione      senza
          pregiudizio  per il corso  delle indagini  e l'operativita'
          corrente degli  intermediari finanziari;
            b)  prevedere adeguate misure dirette  alla protezione in
          favore dei soggetti  che  effettuano  le  segnalazioni,  in
          particolare  garantendo  la tutela della riservatezza delle
          stesse     in  ogni  sede,   comprese   quella   aziendale,
          investigativa  e  giudiziaria, anche al fine  di evitare il
          pericolo di ritorsioni;
            c) estendere, ai   sensi dell'art.  2  della    direttiva
          91/308/CEE,  in  tutto  od  in  parte, l'applicazione delle
          disposizioni di cui al citato decreto-legge 3  maggio 1991,
          n. 143,   convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
          luglio  1991,  n.  197,  a quelle attivita' particolarmente
          suscettibili  di utilizzazione  a fini  di  ricicio per  il
          fatto   di realizzare      l'accumulazione      o        il
          trasferimento     di    ingenti disponibilita' economiche o
          finanziarie  o risultare comunque esposte ad  infiltrazioni
          da   parte    della    criminalita'      organizzata.    La
          formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attivita' e
          categorie  di  imprese,  con    gli  eventuali requisiti di
          onorabilita'  e misure di controllo,  avverra'  con  uno  o
          piu'  decreti  legislativi  da  emanare,  su proposta   del
          Ministro  del tesoro,  di   concerto con   i Ministri    di
          grazia  e giustizia,  dell'interno e  delle finanze,  entro
          due    anni  dalla  data di entrata in   vigore del decreto
          attuativo della presente delega, con la procedura di cui al
          comma 4 dell'art. 1 della presente legge;
            d)    riesaminare,      al    fine     di     accrescerne
          l'efficacia   a   fini antiriciclaggio, il regime  relativo
          all'importazione ed  esportazione  al  seguito  di  denaro,
          titoli  e valori mobiliari, anche eventualmente modificando
          l'art.    3 del   decreto-legge  28  giugno 1990,  n.  167,
          convertito, con   modificazioni, dalla   legge  4    agosto
          1990,      n.   227,  assicurando     in  ogni     caso  la
          compatibilita' di  tale regime  con la libera  circolazione
          delle   persone  e     dei  capitali  sancita  dal  diritto
          comunitario,  secondo  la  giurisprudenza    interpretativa
          della Corte di giustizia delle Comunita' europee;
            e)    tenere   conto adeguato,   nel  dare  attuazione ai
          criteri  che precedono, anche degli orientamenti   e  delle
          indicazioni   che   emergono   nelle   competenti      sedi
          internazionali  ed in  particolare in  seno al comitato  di
          contatto  istituito    dall'art.   13    della    direttiva
          91/308/CEE  ed al  Gruppo di azione finanziaria (GAFI).  In
          ogni caso, il   potere   di   identificazione   da    parte
          dell'autorita'  consolare italiana  dei  soggetti  operanti
          dall'estero     sara'     limitato     alle  rappresentanze
          diplomatiche o consolari di prima categoria.
            2.  In  sede  di  riordinamento    normativo,  ai   sensi
          dell'art. 8, delle materie concernenti il  trasferimento di
          denaro  contante    e di titoli al   portatore, nonche'  il
          riciclaggio dei  capitali di  provenienza illecita,  potra'
          procedersi  al  riordino  delle  sanzioni  amministrative e
          penali previste  nelle leggi  richiamate  al comma  1,  nei
          limiti massimi ivi contemplati.
            3.    Al   decreto-legge   3   maggio   1991,   n.   143,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge  5 luglio 1991,
          n. 197,  sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'art. 1, al comma 1, le  parole:  ''E'  vietato  il
          trasferimento   di   denaro  contante     o  di  titoli  al
          portatore''  sono sostituite dalle seguenti:  "E'   vietato
          il   trasferimento   di  denaro contante  o  di libretti di
          deposito bancari o postali  al portatore o di    titoli  al
          portatore'';
            b) all'art. 1, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
            ''2-bis.  Il   saldo dei  libretti di deposito  bancari o
          postali al portatore non puo' essere superiore a lire venti
          milioni'';
            c) all'art.  5, al comma   2, le parole:  "articolo    1,
          commi 1  e 2" sono sostituite dalle seguenti: ''articolo 1,
          commi 1, 2 e 2-bis''.
            -  Il  testo    dell'art.  5  del  decreto legislativo 26
          maggio 1997, n.  153  (Integrazione  dell'attuazione  della
          direttiva   91/308/CEE   in materia  di  riciclaggio    dei
          capitali di provenienza  illecita", e' il seguente:
            "Art.  5.    - 1.   Ai soggetti   che svolgono,  ai sensi
          dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge  6  febbraio
          1996, n. 52, le attivita' individuate  nei  decreti di  cui
          al     medesimo  articolo,    in    quanto  particolarmente
          suscettibili  di utilizzazione a fini   di riciclaggio  per
          il   fatto      di  realizzare     l'accumulazione  o    il
          trasferimento  di ingenti   disponibilita'   economiche   o
          finanziarie    o    di   risultare comunque   esposte     a
          infiltrazioni  da  parte   della  criminalita'  organizzata
          e'   estesa,   nei   limiti di  cui  ai  successivi  commi,
          l'applicazione  delle  disposizioni  del  decreto-legge   3
          maggio  1991,  n.    143,  convertito,   con modificazioni,
          dalla legge  5 luglio  1991, n.  197.
            2. Ai  fini delle  attivita' individuate  ai sensi    del
          comma  1 e' istituito un elenco di operatori, suddiviso per
          categorie,  tenuto  dal Ministro del tesoro,  che si avvale
          dell'Ufficio   italiano dei  cambi.    Ove      l'esercizio
          delle        predette     attivita'     sia     subordinato
          all'iscrizione  in ruoli  o   albi tenuti   da    pubbliche
          autorita'    da  ordini o da   consigli professionali, tali
          ruoli  o albi sostituiscono l'elenco di  cui  sopra  tenuto
          dal Ministro del tesoro.
            3.    Chiunque    esercita   le    attivita'  individuate
          dai   decreti legislativi emanati ai  sensi  dell'art.  15,
          comma  1, lettera c), della legge 6  febbraio 1996, n.  52,
          senza essere iscritto  nell'elenco di cui al   comma 2,  e'
          punito con la reclusione  da sei mesi  a quattro anni e con
          la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni".
            -    Il   decreto-legge   3   maggio    1991,   n.   143,
          convertito,  con modificazioni,   dalla   legge  5   luglio
          1991,    n.   197,     reca:   "Provvedimenti  urgenti  per
          limitare  l'uso  del  contante   e dei titoli al  portatore
          nelle   transazioni   e   prevenire   l'utilizzazione   del
          sistema finanziario a scopo di reciclaggio".
            -  Il titolo  del decreto legislativo 26 agosto 1998,  n.
          319, e' il seguente: "Riordino  dell'Ufficio  italiano  dei
          cambi  a  norma  dell'art.    1,  comma  1,  della legge 17
          dicembre 1997, n. 433".
           Note all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 13 del   decreto-legge  15  dicembre
          1979, n. 625 (Misure  urgenti  per  la  tutela  dell'ordine
          democratico    e   della sicurezza   pubblica), convertito,
          con modificazioni,  dalla legge  6 febbraio  1980, n.   15,
          come  sostituito  dall'art. 2,  comma 1,  del decreto-legge
          3    maggio  1991, n. 143,   convertito, con modificazioni,
          dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e' il seguente:
            "Art.  13. -  1.  Deve  essere identificato  a  cura  del
          personale  incaricato  e deve  indicare per iscritto, sotto
          la  propria  personale  responsabilita',   le      complete
          generalita' del soggetto  per conto del quale eventualmente
          esegue   l'operazione,  chiunque    compie  operazioni  che
          comportano  trasmissione  o  movimentazione  di  mezzi   di
          pagamento  di  qualsiasi  tipo    che  siano  di    importo
          superiore a lire  venti milioni presso:
            a) uffici  della pubblica amministrazione, ivi   compresi
          gli uffici postali;
               b) enti creditizi;
               c) societa' di intermediazione mobiliare;
            d)    societa' commissionarie  ammesse  agli  antirecinti
          alle  grida delle borse valori;
               e) agenti di cambio;
            f)  societa'  autorizzate al  collocamento  a   domicilio
          di  valori mobiliari;
            g)  societa'  di gestione di fondi comuni di investimento
          mobiliare;
               h) societa' fiduciarie;
               i) imprese ed enti assicurativi;
               l) societa' Monte Titoli S.p.a.;
            m) intermediari  che hanno   per oggetto    prevalente  o
          che  comunque svolgono   in   via   prevalente   una   piu'
          delle  seguenti  attivita':  concessione  di  finanziamenti
          sotto  qualsiasi     forma,     compresa     la   locazione
          finanziaria; assunzione  di partecipazioni; intermediazione
          in  cambi; servizi  di incasso,  pagamento e  trasferimento
          di    fondi anche mediante emissione e gestione di carte di
          credito.
            2. La disposizione  di cui al comma 1 si   applica  anche
          allorquando  per  la natura e le modalita' delle operazioni
          poste in essere si  puo'  ritenere  che    piu'  operazioni
          effettuate    in  momenti  diversi  e    in un circoscritto
          periodo  di tempo, ancorche' singolarmente    inferiori  al
          limite  di  importo  indicato  nel  comma  1, costituiscano
          nondimeno parti di un'unica operazione.
            3. Ai  fini dell'applicazione del comma  2, i soggetti di
          cui alle lettere da  a) ad m)  del comma 1  devono  mettere
          a    disposizione del personale   incaricato gli  strumenti
          tecnici  idonei a  conoscere, in tempo reale, le operazioni
          eseguite dal cliente presso  la  stessa  sede  dell'ente  o
          istituto,  nel corso   della settimana precedente il giorno
          dell'operazione.
            4.    La data   e la  causale dell'operazione,  l'importo
          dei    singoli  mezzi    di    pagamento,  le      complete
          generalita'    ed il  documento  di identificazione  di chi
          effettua l'operazione,   nonche' le   complete  generalita'
          del-   l'eventuale    soggetto    per    conto  del   quale
          l'operazione   stessa  viene   eseguita,  devono     essere
          facilmente reperibili  e, comunque,  inseriti entro  trenta
          giorni   in un  unico archivio  di pertinenza  del soggetto
          pubblico o   privato presso   il quale  l'operazione  viene
          eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad
          identificare  mediante  un  apposito  codice  le operazioni
          effettuate per contanti.   Per  le  imprese  e  gli    enti
          assicurativi,  il  termine  decorre  dal giorno in cui hann
          ricevuto i dati da  parte  degli  agenti  e  degli    altri
          collaboratori  autonomi,  i  quali,    a loro volta, devono
          inoltrare i dati stessi entro trenta  giorni.  A  decorrere
          dal  1  gennaio  1992,  i  dati  relativi  alle  operazioni
          effettuate per contanti di    importo  superiore    a  lire
          venti    milioni sono   integrati con   il codice  fiscale,
          quando   attribuibile,   del    soggetto    che    effettua
          l'operazione  e  di   quello eventuale per conto  del quale
          l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati,  compreso  il
          codice  fiscale,  verranno  acquisiti  a    decorrere dal 1
          gennaio 1992   in sede di    accensione  di  ogni    conto,
          deposito    o altro   rapporto continuativo.  Per i  conti,
          depositi e   rapporticontinuativi  in    essere  alla  data
          predetta,  tali dati saranno  compiutamente integrati entro
          il 31 dicembre  1992. Le imprese e   gli enti  assicurativi
          acquisiscono il codice  fiscale nei termini sopra indicati;
          limitatamente  ai    rapporti  gia'  in  essere,  il codice
          fiscale   e' acquisito   soltanto    nei    casi  in    cui
          l'importo  complessivo  dei premi e' superiore a lire venti
          milioni annui.  I  dati  di  cui  al  presente  comma  sono
          utilizzabili   ai  fini  fiscali  secondo  le  disposizioni
          vigenti.
            5. L'archivio e' formato e gestito  a  mezzo  di  sistemi
          informatici  e deve essere  aggiornato e  ordinato in  modo
          da  facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro
          del tesoro, da emanare entro il 30 giugno   1992    e    da
          pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  verranno stabilite
          le modalita'  di  acquisizione e  archiviazione dei   dati,
          nonche'  gli  standards e le compatibilita' informatiche da
          rispettare.  Sino alla costituzione del suddetto  archivio,
          che  deve  avvenire entro sei mesi dalla  pubblicazione del
          decreto,  le  informazioni    di  cui  al  comma  4  devono
          risultare da apposito registro.
            6.  I dati e le informazioni di  cui ai commi 4 e 5 vanno
          conservati per la durata di dieci anni.
            7. Salvo  che il fatto  costituisca piu' grave reato,  il
          personale incaricato dell'operazione che contravviene  alle
          disposizioni di cui ai commi precedenti  e' punito  con  la
          multa da  lire cinque milioni a lire venticinque milioni.
            8.  Salvo   che il  fatto costituisca  piu' grave  reato,
          l'esecutore dell'operazione che   omette di    indicare  le
          generalita'      del   soggetto   per  conto     del  quale
          eventualmente esegue  l'operazione o   le indica  false  e'
          punito con la reclusione  da sei mesi  ad un anno e  con la
          multa da lire un milione a lire dieci milioni".
            -  Si riporta il testo degli articoli 115 e 134 del regio
          decreto 18 giugno 1931,   n. 773,   recante:  "Approvazione
          del testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza".
            "Art.  115   (Art. 116 T.U. 1926).  - Non possono aprirsi
          o condursi agenzie di  prestiti su pegno  o altre   agenzie
          di  affari,    quali che siano l'oggetto e la durata, anche
          sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni,   mostre
          o fiere  campionarie e simili,  senza licenza del questore.
            La    licenza e'   necessaria anche  per l'esercizio  del
          mestiere  di sensale o di intromettitore.
            Tra le agenzie indicate in questo articolo sono  comprese
          le  agenzie per   la raccolta  di informazioni  a scopo  di
          divulgazione  mediante bollettini od altri simili mezzi.
            La  licenza  vale  esclusivamente  pei  locali  in   essa
          indicati.
             E' ammessa la rappresentanza".
            "Art.  134    (Art. 135 T.U.  1926). -  Senza licenza del
          prefetto e' vietato ad enti  o privati di prestare opere di
          vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari
          e di eseguire investigazioni o ricerche  o  di  raccogliere
          informazioni per conto di privati.
            Salvo   il   disposto   dell'art.   11,  la  licenza  non
          puo'  essere conceduta alle  persone che  non abbiano    la
          cittadinanza    italiana  o  siano incapaci di obbligarsi o
          abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
            La licenza non  puo' essere conceduta per  operazioni che
          importano  un  esercizio  di    pubbliche  funzioni  o  una
          menomazione della liberta' individuale".
            -  La legge  6 giugno  1974, n.  298, reca:  "Istituzione
          dell'albo  nazionale   degli   autotrasportatori   di  cose
          per  conto  di   terzi, disciplina degli  autotrasporti  di
          cose  e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per
          i trasporti di merci su strada".
            - Il  titolo della legge  3 febbraio 1989,  n. 39, e'  il
          seguente:  "Modifiche  ed  integrazioni   alla   legge   21
          marzo    1958,    n.   253, concernente la disciplina della
          professione di mediatore".
            - Il testo  dell'art. 126 del citato regio  decreto    n.
          773 del 1931 e' il seguente:
            "Art. 126 (Art. 127 T.U. 1926). - Non puo' esercitarsi il
          commercio  di  cose  antiche   o usate senza averne   fatta
          dichiarazione preventiva all'autorita' locale  di  pubblica
          sicurezza".
            -  Si  trascrive il  testo dell'art. 15  del decreto  del
          Presidente della Repubblica    31  marzo  1988,    n.  148,
          recante:    "Approvazione  del  testo  unico delle norme in
          materia valutaria".
            "Art.  15  (Commercio dell'oro greggio).   - 1. L'Ufficio
          italiano dei cambi e' istituzionalmente abilitato,  secondo
          le attuali competenze, ad acquistare e vendere oro.
            2.  La  Banca   d'Italia   puo'   liberamente   negoziare
          oro   greggio all'estero, nell'ambito della  gestione delle
          riserve e  con i limiti ad esse applicabili.
            3. Il  Ministro del commercio  con l'estero autorizza   i
          residenti, dandone  comunicazione all'Ufficio  italiano dei
          cambi,  all'acquisto  all'estero    di    oro  greggio   in
          lingotti,  verghe, pani,  polvere  o rottami  da  destinare
          alla produzione di beni in Italia e alla vendita all'estero
          di oro greggio.
            4.  I  residenti, autorizzati ad  acquistare all'estero a
          norma dei commi precedenti  e  ad  importare  oro  greggio,
          possono  cederlo  ad  altri  residenti  quando i cessionari
          intendono  utilizzarlo  per  la  produzione  di    beni  in
          Italia.  l   titolari autorizzati   e i  cessionari possono
          affidare in lavorazione ad altri residenti l'oro importato.
            5. L'Ufficio italiano  dei cambi, per l'acquisto ed    il
          deposito  di  oro  non  monetato, si avvarra' dell'Istituto
          Poligrafico e Zecca dello Stato   per   la   determinazione
          del  quantitativo   di   fino  contenuto nell'oro  stesso e
          per  tutte le  operazioni  relative al  commercio  dell'oro
          non    sara'  soggetto  all'osservanza delle   disposizioni
          della legge di pubblica sicurezza".
            - Il testo  dell'art. 127 del citato regio  decreto    n.
          773 del 1931 e' il seguente:
            "Art.  127  (Art.  128  T.U.  1926).   - I fabbricanti, i
          commercianti,  i  mediatori  di  oggetti  preziosi,   hanno
          l'obbligo di munirsi di licenza del questore.
            Chi    domanda   la   licenza    deve   provare  d'essere
          iscritto,  per l'industria   o il   commercio   di  oggetti
          preziosi,  nei ruoli  della imposta di ricchezza  mobile ed
          in  quelli  delle  tasse    di esercizio e rivendita ovvero
          deve dimostrare il motivo  della mancata iscrizione in tali
          ruoli.
            La  licenza dura  fino al  31 dicembre  dell'anno in  cui
          e'  stata rilasciata.
            Essa  e'  valida per  tutti  gli   esercizi   di  vendita
          di  oggetti preziosi appartenenti  alla medesima  persona o
          alla    medesima  ditta,  anche  se si trovino in localita'
          diverse.
            L'obbligo    della  licenza    spetta,   oltreche'     ai
          commercianti,   fabbricanti  ed  esercenti  stranieri,  che
          intendono fare commercio,  nel  territorio    dello  Stato,
          degli  oggetti    preziosi  da   essi importati, anche   ai
          loro  agenti,  rappresentanti,  commessi    viaggiatori   e
          piazzisti.  Questi   debbono  provare   la  loro   qualita'
          mediante  certificato  rilasciato  dall'autorita'  politica
          del luogo ove ha  sede  la  ditta,  vistato  dall'autorita'
          consolare italiana".
            -  Si    riporta  il  testo  dell'art.    5, comma 3, del
          decreto-legge 30 dicembre   1997, n.   457    (Disposizioni
          urgenti    per   lo sviluppo   del settore dei  trasporti e
          l'incremento       dell'occupazione),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30:
            "3.  Le  disposizioni di cui agli  articoli da 718 a  722
          del codice penale   e   all'art. 110   del   testo    unico
          delle  leggi   di   pubblica sicurezza, approvato con regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai   fatti
          commessi  a    bordo  delle  navi   passeggeri iscritte nel
          Registro internazionale, durante il  periodo di navigazione
          al di la' del mare territoriale".
            - Il testo  dell'art. 16 della legge 7 marzo    1996,  n.
          108,  recante  "Disposizioni  in  materia  di usura", e' il
          seguente:
            "Art.   16. -   1. L'attivita'    di  mediazione    o  di
          consulenza nella concessione di  finanziamenti da  parte di
          banche  o    di intermediari finanziari   e'  riservata  ai
          soggetti  iscritti  in  apposito  albo istituito presso  il
          Ministero  del  tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano
          dei cambi.
            2.  Con  regolamento  del  Governo  adottato   ai   sensi
          dell'art.  17  della legge 23 agosto  1988, n. 400, sentiti
          la Banca  d'Italia e l'Ufficio italiano   dei  cambi,    e'
          specificato    il  contenuto   dell'attivita' di mediazione
          creditizia e sono fissate  le modalita' per l'iscrizione  e
          la cancellazione dall'albo, nonche' le forme di pubblicita'
          dell'albo medesimo. La  cancellazione puo' essere  disposta
          per il  venire meno dei  requisiti indicati  al  comma  3 e
          per  gravi violazioni  degli obblighi indicati al comma 4.
            3. I requisiti di onorabilita' necessari per l'iscrizione
          nell'albo  di  cui  al  comma  l sono   i medesimi previsti
          dall'art. 109 del decreto legislativo 1 settembre 1993,  n.
          385.
            4.  Ai  soggetti  che  svolgono l'attivita' di mediazione
          creditizia  si  applicano,  in  quanto    compatibili,   le
          disposizioni  del    titolo  VI  del  decreto legislativo 1
          settembre 1993, n. 385, e  del decreto-legge 3 maggio 1991,
          n. 143,  convertito, con   modificazioni, dalla    legge  5
          luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
            5.      L'esercizio   dell'attivita'     di    mediazione
          creditizia    e' compatibile con lo  svolgimento  di  altre
          attivita' professionali.
            6.  La pubblicita'   a mezzo stampa dell'attivita' di cui
          al  comma  1  e'    subordinata  all'indicazione,     nella
          pubblicita'  medesima,    degli  estremi  della  iscrizione
          nell'albo di cui allo stesso comma 1.
            7.    Chiunque    svolge    l'attivita'  di    mediazione
          creditizia   senza essere  iscritto nell'albo  indicato  al
          comma 1  e'   punito con   la reclusione da    sei  mesi  a
          quattro anni e con  la multa da  quattro a venti milioni di
          lire.
            8.    Le disposizioni   dei   commi precedenti   non   si
          applicano  alle banche,  agli    intermediari   finanziari,
          ai     promotori   finanziari iscritti   all'albo  previsto
          dall'art.  5,  comma  5, della  legge  2 gennaio  1991,  n.
          1, e alle imprese assicurative.
            9.    Salvo   che    il  fatto  costituisca  reato   piu'
          grave,   chi, nell'esercizio di  attivita'    bancaria,  di
          intermediazione  finanziaria o   di mediazione  creditizia,
          indirizza   una  persona,    per  operazioni  bancarie    o
          finanziarie,    a un  soggetto non  abilitato all'esercizio
          dell'attivita'  bancaria  o  finanziaria  e'    punito  con
          l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a
          venti milioni di lire".
            -  Il  testo  dell'art.  106    del decreto legislativo 1
          settembre 1993, n.   385, recante:   "Testo  unico    delle
          leggi in  materia bancaria  e creditizia", e' il seguente:
            "Art.  106    (Elenco generale).   - 1.   L'esercizio nei
          confronti del pubblico  delle   attivita'   di   assunzione
          di   partecipazioni,  di concessione di finanziamenti sotto
          qualsiasi  forma, di prestazione di servizi di  pagamento e
          di intermediazione in  cambi e'   riservato a  intermediari
          finanziari  iscritti    in un   apposito elenco  tenuto dal
          Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.
            2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati   nel   comma
          1    possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
            3.   L'iscrizione    nell'elenco    e'  subordinata    al
          ricorrere  delle seguenti condizioni:
            a)  forma    di  societa'    per azioni, di   societa' in
          accomandita per azioni,  di  societa'  a    responsabilita'
          limitata  o  di  societa' cooperativa;
               b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
            c)   capitale  sociale  versato  non inferiore  a  cinque
          volte  il capitale  minimo  previsto per  la   costituzione
          delle societa'  per azioni;
            d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli
          esponenti  aziendali  dei requisiti previsti dagli articoli
          108 e 109.
            4. Il Ministro del tesoro, sentiti la  Banca  d'Italia  e
          l'UIC:
            a) specifica  il contenuto  delle attivita'  indicate nel
          comma 1, nonche' in  quali circostanze  ricorra l'esercizio
          nei    confronti  del  pubblico. Il credito al consumo   si
          considera comunque esercitato nei  confronti  del  pubblico
          anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
            b)   per   gli   intermediari   finanziari  che  svolgono
          determinati tipi di attivita', puo', in   deroga  a  quanto
          previsto  dal    comma 3, vincolare la  scelta della  forma
          giuridica,    consentire  l'assunzione    di  altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
            5.    Le  modalita'    di  iscrizione    nell'elenco sono
          disciplinate dal Ministro   del tesoro,   sentito    l'UIC;
          l'UIC    da  comunicazione    delle  iscrizioni  alla Banca
          d'Italia e alla Consob.
            6.    L'UIC    puo'     chiedere   agli      intermediari
          finanziari      la  comunicazione di   dati e   notizie per
          verificare il  permanere delle condizioni per  l'iscrizione
          nell'elenco.
            7.  I  soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione e controllo presso gli intermediari    finanziari
          comunicano   all'UIC,   con  le  modalita'    dallo  stesso
          stabilite, le cariche    analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura".