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LEGGE 6 febbraio 1996, n. 52

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

note: Entrata in vigore della legge: 25/2/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
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  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI
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    LAVORO
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    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VII
    PRODUZIONE INDUSTRIALE
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    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
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    CAPO VIII
    TELECOMUNICAZIONI
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  • 52
  • 53
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI
    SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO IX
    RELAZIONI CON LA COMUNITÀ
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  • orig.
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  • orig.
  • 58
  • orig.
  • 59
  • Allegati
Testo in vigore dal:  25-2-1996

Art. 15

(Riciclaggio dei capitali di provenienza
illecita e circolazione transfrontaliera dei
capitali: criteri di delega).
1. L'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al fine di favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, la massima efficacia e tempestività nella organizzazione, trasmissione, ricezione ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresì effettiva la possibilità di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per il corso delle indagini e l'operatività corrente degli intermediari finanziari;
b) prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in particolare garantendo la tutela della riservatezza delle stesse in ogni sede, comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il pericolo di ritorsioni;
c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge;
d) riesaminare, al fine di accrescerne l'efficacia a fini antiriciclaggio, il regime relativo all'importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari, anche eventualmente modificando l'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, assicurando in ogni caso la compatibilità di tale regime con la libera circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia delle Comunità europee;
e) tenere conto adeguato, nel dare attuazione ai criteri che precedono, anche degli orientamenti e delle indicazioni che emergono nelle competenti sedi internazionali ed in particolare in seno al comitato di contatto istituito dall'articolo 13 della direttiva 91/308/CEE ed al Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI). In ogni caso, il potere di identificazione da parte dell'autorità consolare italiana dei soggetti operanti dall'estero sarà limitato alle rappresentanze diplomatiche o consolari di prima categoria.
2. In sede di riordinamento normativo, ai sensi dell'articolo 8, delle materie concernenti il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, nonché il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, potrà procedersi al riordino delle sanzioni amministrative e penali previste nelle leggi richiamate al comma 1, nei limiti massimi ivi contemplati.
3. Al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, al comma 1, le parole: "È vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore" sono sostituite dalle seguenti: "È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore";
b) all'articolo 1, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere superiore a lire venti milioni.";
c) all'articolo 5, al comma 2, le parole: "articolo 1, commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 1, commi 1, 2 e 2-bis".
Note all'art. 15:
- La direttiva 91/308/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. legge 166 del 28 giugno 1991.
- L'art. 3 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, concernente provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione dei sistemi finanziari a scopo di riciclaggio, così recita:
"Art. 3 (Segnalazioni di operazioni). - 1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'art. 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da taluno dei reati indicati nell'art. 648-bis del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della stessa persona, ovvero, ove se ne abbia consapevolezza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa.
2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo al questore del luogo dell'operazione, il quale ne informa l'Alto commissario e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'art. 5, comma 10, gli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento degli incarichi affidatigli dal presente decreto.
3. Per i soggetti con un unico punto operativo, o con meno di venti dipendenti, le segnalazioni delle operazioni di cui al comma 1 devono essere direttamente tramesse al questore dal titolare dell'attività, dal legale rappresentante o da un suo delegato.
4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e non comportano responsabilità di alcun tipo, salvi i casi di dolo.
6. I soggetti di cui all'art. 4 adottano altresì le ulteriori misure idonee a non pregiudicare il corso di eventuali indagini. Le autorità di cui al comma 2 possono. inoltre sospendere, se possibile l'esecuzione dell'operazione.
7. È fatto in ogni caso divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al presente articolo e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di darne comunicazione soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1, 2 e 3.
8. I soggetti di cui all'art. 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio. potenziando a tal fine il sistema dei controlli e riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e formazione del personale".
- L'art. 3 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, concernente rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro titoli e valori, così recita:
"Art. 3 (Importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari). - 1. L'importazione o l'esportazione al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente, da parte di residenti, di somme in lire o in valute estere, nonché di titoli al portatore denominati in lire o in valute estere, non possono essere effettuate per importo superiore a lire 20 milioni: per gli altri titoli o valori mobiliari di importo superiore a lire 20 milioni i residenti devono farne dichiarazione depositando in dogana uno specifico avviso".
- Si trasacrive di seguto l'art. 1, comma 1, del D.L 3 maggio 1991, n. 143, con la modificazione apportata dalla legge qui pubblicata: "1. - È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'art. 4; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-bis e 1-ter".
- Si riporta qui di seguito l'art. 5, comma 2, della legge 5 luglio 1991, n. 197, così come modificata dalla legge qui pubblicata: "2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4, che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 2-bis ne riferiscono entro tre giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione".