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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE

DECRETO 15 luglio 1999, n. 306

Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/9/1999. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2001)
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Testo in vigore dal:  21-9-1999 al: 6-4-2001
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IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e in particolare l'articolo 3, relativo alle modalità integrative di valutazione delle componenti patrimoniali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante: "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate";
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n.439/UL/543 del 13 luglio 1999, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I cittadini italiani, che intendono richiedere l'attribuzione degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di seguito denominata "legge", presentano domanda al comune nel cui territorio risiedono. La domanda è presentata nei seguenti termini perentori:
a) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il
quale è richiesta la prestazione, per l'assegno per il nucleo familiare;
b) entro sei mesi dalla data del parto per l'assegno di
maternità.
2. In sede di prima attuazione, la domanda per l'assegno per il nucleo familiare, a valere per l'anno 1999, e la domanda per l'assegno di maternità per i nati nel 1999 successivamente alla data del 1 luglio del medesimo anno, possono essere comunque presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali
è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre
1998, n.448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), come modificati dalla legge
17 maggio 1999, n. 144, è il seguente:
"Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con tre figli
minori). - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, in favore dei
nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti,
con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni,
che risultino in possesso di risorse economiche non
superiori al valore dell'indicatore della situazione
economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n.109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con
riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è
concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma
3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto
requisito economico è riparametrato sulla base della scala
di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
previste.
2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni,
che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche
affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a
domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei
dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono
trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indi-
cate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni
esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
3. L'assegno è corrisposto integralmente, per un
ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilità, per
valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla
differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il
doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per
valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta
differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno
è corrisposto in misura pari alla metà della differenza
tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di
cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla
base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalità del presente articolo è istituito un
Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno
1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405
miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o più decreti del Ministro
per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate le
necessarie norme regolamentari per l'applicazione del
presente articolo, inclusa la determinazione
dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della
situazione patrimoniale)".
"Art. 66 (Assegno di maternità). - 1. Con riferimento ai
figli nati successivamente al 1 luglio 1999, alle madri
cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di
cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento
previdenziale della indennità di maternità, è concesso
un assegno per maternità pari a lire 200.000 mensili nel
limite massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a
lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1 luglio
2000. L'assegno è concesso dai comuni con decorrenza dalla
data del parto. I comuni provvedono ad informare gli
interessati invitandoli a certificare il possesso dei
requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale
dei nuovi nati.
1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad
assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al
comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'art. 59,
comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di
cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24
luglio 1998, recante estensione della tutela della
maternità e dell'assegno al nucleo familiare.
2. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché
l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo
familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso
di risorse economiche non superiori ai valori
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa
composizione detto requisito economico è riparametrato
sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto
delle maggiorazioni ivi previste.
3. Qualora l'indennità di maternità corrisposta da
parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici
che godono di forme di tutela economica della maternità
diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore
all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici
interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la
concessione della quota differenziale.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di
cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla
base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finità del presente articolo è istituito un
Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno
1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150
miliardi a decorrere dall'anno 2001.
5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la
titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità
da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A
tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS
le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di
ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
6. Con uno o più decreti del Ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono emanate le necessarie
norme regolamentari per l'attuazione del presente
articolo".



Note alle premesse:
- Per gli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, si veda in nota al titolo.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n 449), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1998, Il testo dell'art. 3 è il seguente:
"Art. 3 (Integrazione dell'indicatore della situazione economica da parte degli enti erogatori). - 1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica, modalità integrative di valutazione, con particolare riguardo al concorso delle componenti mobiliari e immobiliari.
2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall'art. 2, comma 1. In tal caso si applica il parametro appropriato della scala d'equivalenza di cui alla tabella 2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle amministrazioni dello Stato e alle regioni la competenza a determinare criteri per l'uniformità di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o comunque finanziati".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 161 del 12 luglio 1999.
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1998. n.400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1999. Il testo dell'art. 8 è il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni delle province dei comuni e delle comunità montane con la Conferenza Stato regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o su sua delega dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno".
Nota all'art. 1:
- Per gli articoli 65 e 66 della legge n. 448 dei 1998, si veda in nota al titolo.