LEGGE 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

note: Entrata in vigore della legge: 23-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal: 23-5-1999
                              ART. 50.
           (Modifche agli articoli 65 e 66 della legge 23
            dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno
          ai nuclei familiari e di assegno di maternita').
  1. All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 2
  e' sostituito dal seguente:
  "2.  L'assegno  di  cui  al  comma 1 e' concesso dai comuni, che ne
  rendono  nota la disponibilita' attraverso pubbliche affissioni nei
  territori comunali, ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo
  e'  erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
  sulla  base  dei  dati  forniti  dai  comuni,  secondo modalita' da
  definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono
  trasferite  dal  bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al
  comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di
  specifica rendicontazione".
  2.  All'articolo  66  della  legge  23  dicembre 1998, n. 448, sono
  apportate le seguenti modificazioni:
  a)  al  comma  1,  terzo  periodo,  le  parole:  "e'  erogato" sono
  sostituite dalle seguenti: "e' concesso";
  b) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso;
  c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
  "5-bis.  L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita'
  concessiva  in  capo  ai  comuni, a erogato dall'Istituto nazionale
  della  previdenza  sociale  (INPS)  sulla base dei dati forniti dai
  comuni,  secondo  modalita'  da definire nell'ambito dei decreti di
  cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato
  all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di
  ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione".