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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1 giugno 1999, n. 202

Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, concernente norme per l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonchè le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1999
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-8-1999

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, sull'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, che disciplina il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 11 della legge 25 marzo 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani che svolge le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizione di legge all'amministrazione medesima;
Considerato che le attività trasferite all'Ente tabacchi italiani concernenti la produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza e al controllo fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria;
Considerato che alla medesima vigilanza e controllo devono essere assoggettate le attività di distribuzione e vendita di tabacchi lavorati che possono essere esercitate da altri soggetti privati nel territorio della Repubblica italiana;
Visto l'articolo 5 del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in forza del quale per quanto non specificamente stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 si provvede con regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il proprio decreto 22 febbraio 1999, n. 67, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;
Considerato che, per dare piena attuazione al regolamento adottato con proprio decreto 22 febbraio 1999, n. 67, sono necessarie complesse misure, le quali richiedono adeguati tempi tecnici per consentire di organizzare le strutture ed i presidi deputati all'attività di controllo fiscale e che, pertanto, è necessario differire il termine previsto dall'articolo 18, comma 2, del predetto decreto;
Considerato che il differimento del termine previsto dall'articolo 18, comma 2, del proprio decreto 22 febbraio 1999, n. 67, non crea vuoti normativi in quanto sia per l'Ente tabacchi italiani che per i depositi fiscali di altri soggetti privati continuano ad essere operanti le norme specifiche in materia di accertamento, riscossione e versamento delle imposte gravanti sui tabacchi;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-10690 del 14 maggio 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 18 del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, il primo periodo del comma 2 è così sostituito: "2. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni di cui al presente regolamento sono eseguiti entro il 30 giugno 2000".
2. Il presente regolamento sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1 giugno 1999

Il Ministro: Visco

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1999

Atti di Governo, registro n. 1 Finanze, foglio n. 366

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190 (Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonché sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio):
"Art. 11. - 1. L'attività di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei generi di monopolio è affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali.
2. Le modalità secondo le quali dovranno svolgersi i servizi di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3. Sono a carico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutti gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale per le attività di cui al comma 1. Al relativo onere, che non potrà superare per gli anni 1989, 1990 e 1991 lire annue 5 miliardi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per i suddetti anni.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio".
- Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non posssono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22 marzo 1999:
"2. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni di cui al presente regolamento sono eseguiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. I depositari già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento all'esercizio di deposito fiscale, integrano, per completare quella prevista dal presente regolamento, la documentazione già in possesso dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
Nota all'art 1.
- Si riporta il testo dell'art. 18 del regolamento adottato con decreto 22 febbraio 1999, n. 67:
"Art. 18 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. In relazione all'evoluzione dei sistemi informatici e telematici in dotazione ai depositari autorizzati e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione medesima da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana vengono determinate e aggiornate le modalità tecniche di contabilizzazione e di comunicazione dei dati contabilizzati dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa.
2. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni di cui al presente regolamento sono eseguiti entro il 30 giugno 2000. I depositari già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento all'esercizio di deposito fiscale, integrano, per completare quella prevista dal presente regolamento, la documentazione già in possesso dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3. Il presente regolamento sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".