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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 settembre 1998, n. 499

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di agevolazioni per i territori di Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le zone ad elevato rischio sismico.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-2-1999. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/02/1999)
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vigente al 14/05/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  11-2-1999

IL MINISTRO DELL'INTERNO

delegato per il coordinamento
della protezione civile
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, al comma 1, prevede un contributo corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati nei territori di Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e, al comma 3, concede un contributo nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto d'IVA, relativi all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, ancheprofessionali, direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche nelle zone ad elevato rischio sismico individuate con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;
Visto, inoltre, il comma 2 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre l997, n. 449, che non preclude il diritto di usufruire della detrazione dall'IRPEF prevista dall'articolo 1 della medesima legge 27 dicembre 1997, n. 449, ove il contributo in oggetto sia concesso a persone fisiche;
Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi;
Vista l'ordinanza n. 2788 del 12 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 25 giugno 1998, con la quale il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile ha individuato le zone ad elevato rischio sismico ai sensi del citato articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile emanate a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e precisamente:
n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;
n. 2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997;
n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997;
n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997;
n. 2717 del 20 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997;
n. 2719 del 28 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 1997;
n. 2725 del 15 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 1997;
n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997;
n. 2740 del 27 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 2 febbraio 1998;
n. 2741 del 30 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 1998;
n. 2742 del 6 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 1998;
n. 2779 del 31 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;
n. 2783 del 9 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1998;
n. 2786 del 15 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1998;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia;
Visto il decreto dirigenziale del Ministero delle finanze 6 marzo 1998 con il quale si approva il modulo, con relative istruzioni, per trasmettere al Centro di servizio delle imposte dirette e delle imposte indirette la comunicazione concernente la data di inizio lavori per le opere ammesse alle detrazioni previste dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Viste le circolari del Ministero delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici 24 febbraio 1998, n. 57/E, e 11 maggio 1998, n. 121/E, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli interventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria di cui agli articoli 1 e 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la nota n. ORG/24199/52.34 datata 5 agosto 1998 con la quale è stato trasmesso lo schema di regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi in data 31 agosto 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Soggetti beneficiari del contributo di cui all'articolo 12
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
1. I soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi a decorrere dal mese di settembre 1997 nei territori delle regioni Marche e Umbria, individuati dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997 e n. 2719 del 28 novembre 1997, nonché nei territori delle province di Arezzo e Rieti che intendono avvalersi del contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati, sono tenuti a:
a) trasmettere al comune in cui è ubicato l'immobile oggetto di intervento, domanda di richiesta del contributo redatta sul modello allegato al presente regolamento (allegato A) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, gli estremi della domanda di accatastamento nonché l'eventuale appartenenza alle fasce di reddito che usufruiscono del contributo sul costo delle rifiniture e degli impianti interni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 30 marzo 1998, n. 61; gli estremi della delibera assembleare, qualora gli interventi siano effettuati su parti comuni degli immobili residenziali ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile; gli estremi della costituzione del consorzio, nel caso di interventi unitari su edifici privati o di proprietà mista ricadenti all'interno dei programmi integrati di recupero di cui all'articolo 3 della citata legge n. 61/1998. Le persone fisiche che intendano avvalersi anche della detrazione sull'IRPEF di cui all'articolo 1 della legge n. 449/1997, dichiarano di aver presentato domanda al Ministero delle finanze - Centro di servizio delle imposte dirette e indirette ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. Alla domanda è altresì allegato il progetto delle opere di riparazione o di ricostruzione dell'immobile danneggiato nonché il preventivo di spesa, certificato da tecnico abilitato, contenente il costo degli interventi di riparazione o di ricostruzione, il costo delle opere di finitura ad essi strettamente connesse e le spese relative alle prestazioni professionali;
b) una volta eseguiti i lavori, a trasmettere al comune in cui è ubicato l'immobile oggetto di intervento, la certificazione di ultimazione delle opere, gli esiti del collaudo statico, ove previsto per legge, ovvero del certificato di regolare esecuzione nonché l'attestazione, da parte del direttore dei lavori, dell'IVA effettivamente sostenuta per la quale si chiede il contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 449/1997;
c) conservare per i termini temporali previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed esibire, su richiesta degli uffici finanziari, le ricevute fiscali e le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e per le prestazioni professionali nonché, ai fini del controllo tecnico, del progetto delle opere antisismiche e del relativo collaudo o certificato di regolare esecuzione.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in relazione alla sola IVA effettivamente sostenuta dai soggetti danneggiati per la parte eccedente i contributi di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre l997 e alla legge n. 61/1998.
3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 61/1998, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 1997 che hanno colpito i comuni di Massa Martana, Todi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Acquasparta.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" così recita:
"Art. 12 (Agevolazioni per i territori delle regioni Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le altre zone ad elevato rischio sismico). - 1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre e ottobre 1997 nelle regioni Umbria e Marche è concesso, fino al 31 dicembre 1999, un contributo corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situati nelle zone colpite dal sisma, come individuate da ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonché l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.
2. Il contributo di cui al comma 1, ove concesso a persone fisiche, non preclude il diritto di usufruire della detrazione dall'IRPEF prevista dall'art. 1.
3. Fino al 31 dicembre 1999 ai soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche ubicati nelle zone ad elevato rischio sismico, individuate con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'IVA, relativi all'acquisto ed all'importazione di beni e servizi, anche professionali, direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche. Il contributo, che in ogni caso non può superare l'ammontare dell'IVA pagata per rivalsa in relazione ai lavori di riparazione o ricostruzione, non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
4. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di cui al comma 3 devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici e comprendere interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Tutti gli interventi di cui al comma 3, realizzati nei centri storici, che interessano parti strutturali o che incidono sull'aspetto esteriore degli edifici e sui prospetti, devono essere possibilmente eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con quota dei risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 39".
- L'art. 1 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, così recita:
"Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997, se dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 ed in quello successivo.
7. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.
8. I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità di cui alla medesima lettera b).
9. (Omissis).
10. L'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
11. (Omissis)".
- La legge 17 dicembre 1997, n. 434, di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, reca: "Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria".
- La legge 30 marzo 1998, n. 61, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, reca: "Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi".
- L'ordinanza n. 2788 del 12 giugno 1998 reca: "Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del territorio nazionale".
- L'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 reca: "Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria".
- L'ordinanza n. 2669 del 1 ottobre 1997 reca: "Integrazione e modifiche all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 relativa agli interventi nelle regioni Marche e Umbria in relazione alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997".
- L'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 reca: "Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria".
- L'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997 reca: "Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria".
- L'ordinanza n. 2717 del 20 novembre 1997 reca: "Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria".
- L'ordinanza n. 2719 del 28 novembre 1997 reca: "Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria".
- L'ordinanza n. 2725 del 15 dicembre 1997 reca: "Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria".
- L'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997 reca: "Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria".
- L'ordinanza n. 2740 del 27 gennaio 1998 reca: "Modificazioni all'ordinanza n. 2725 del 15 dicembre 1997", concernente: "Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria".
- L'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998 reca: "Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembreottobre 1997 nel territorio delle province di Arezzo e Rieti".
- L'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998 reca: "Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembreottobre 1997 nel territorio delle province di Arezzo e Rieti".
- L'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998 reca: "Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria nonché proroga dei benefici a favore della città di Crotone".
- L'ordinanza n. 2783 del 9 aprile 1998 reca: "Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria".
- L'ordinanza n. 2786 del 15 maggio 1998 reca: "Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria".
- Il decreto 18 febbraio 1998, n. 41, riporta: "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".
- Il decreto 6 marzo 1998 reca: "Approvazione con le relative istruzioni, del modulo da utilizzare per trasmettere al centro di servizio delle imposte dirette e delle imposte indirette la comunicazione concernente la data di inizio lavori".
- La circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998 reca: "Articoli 1 (commi 1, 2, 3, 6 e 7) e 13 (comma 3) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria".
- La circolare n. 121/E dell'11 maggio 1998 reca: "Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria. Ulteriori chiarimenti".
- Il testo dell'art. 13 della già citata legge n. 449/1997 è il seguente:
"Art. 13 (Disposizioni in favore di soggetti colpiti da calamità). - 1. Le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette.
2. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, disposta dall'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, per i contributi assistenziali e previdenziali, relativamente ai quali è stata prevista la sospensione, deve intendersi nel senso che opera anche per la quota dei contributi assistenziali e previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per i quali è stato concesso l'esonero dal pagamento ai sensi dell'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 si applicano anche alle spese sostenute nei periodi di imposta relativi agli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata in seguito al sisma ordinanza di inagibilità da parte dei comuni dì pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del commissario delegato nominato, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Il termine previsto dall'art. 3-bis del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, recante ''Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996'', è prorogato al 31 dicembre 1998".
- Si riporta di seguito il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta di seguito il comma 25 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimanti di decisione e di controllo":
"25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contrattitipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri".
Note all'art. 1:
- Per le ordinanze n. 2694 del 13 ottobre 1997 e n. 2719 del 28 novembre 1997 si veda le note alle premesse.
- Per il comma 1 dell'art. 12 della citata legge n. 449/1997 vedi nota alle premesse.
- Si riporta di seguito il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge 30 marzo 1998, n. 61, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante: "Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi":
"5. Ai proprietari delle unità immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e destinate ad abitazione principale alla data del 26 settembre 1997 è concesso un contributo pari all'80 per cento del costo delle rifiniture e degli impianti interni, calcolato sulla base dei parametri di cui all'art. 2, comma 3, qualora il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1996, calcolati ai sensi delle leggi regionali emanate in attuazione della delibera Cipe del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995, non superi l'importo di lire 21 milioni.
Tale contributo è fissato al 60 per cento del costo suddetto per redditi superiori a 21 milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori a 30 milioni e fino a 50 milioni. Qualora il reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione e sia inferiore all'importo di due pensioni minime Inps, il contributo è elevato al 90 per cento del costo delle rifiniture interne e degli impianti".
- L'art. 1117 del codice civile così recita:
"Art. 1117 (Parti comuni dell'edificio). - Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 3 della citata legge n. 61/1998:
"Art. 3 (Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali). - 1. Entro centoventi giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c), i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono in maniera integrata:
a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività produttive di cui all'art. 5;
b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si sostituiscono al comune inadempiente.
3. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'art. 2, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi.
4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni e alle province, avvalendosi anche dei provveditorati alle opere pubbliche, valutano e approvano i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorità nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'art. 2, comma 2, stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma e determinano i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro quarantacinque giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'art. 6 del decreto 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.
6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo.
7. Il termine di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 è prorogato fino alla fine dello stato di emergenza e i benefici sono concessi, per il periodo necessario, anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile".
- Per l'art. 1 della legge n. 449/1997 si veda nota alle premesse.
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 1 del decreto del Ministero delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, recante: "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia":
"Art. 1. - 1. I soggetti che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 41 per cento delle spese sostenute per la esecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono tenuti a:
a) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, al centro di servizio delle imposte dirette e indirette, individuato con decreto dirigenziale, mediante raccomandata, comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori redatta su apposito modello approvato con il medesimo decreto dirigenziale; copia della concessione, autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia edilizia; i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento; copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1997, se dovuta; nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio residenziale di cui all'art. 1117 del codice civile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, nonché la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori;
b) comunicare preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori;
c) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute negli anni 1998 e 1999 per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione;
d) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di L. 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi.
2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono effettuati entro quaranta giorni da questa ultima data.
3. Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato".
- Si riporta di seguito il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi):
"3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'art. 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente".
- Per l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e la legge n. 61/1998 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 10 della già citata legge n. 61/1998:
"Art. 10 (Misure per i territori interessati dal sisma del maggio 1997). - 1. Ai comuni di Massa Martana, Todi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Acquasparta, interessati dal sisma del 12 maggio 1997, si applicano le disposizioni del presente decreto, nonché quelle di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, così come successivamente modificata ed integrata.
Agli stessi comuni si applicano, altresì, i benefici previsti dall'art. 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. I benefici già concessi con le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997, e n. 2715 del 20 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997, nonché con il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, costituiscono anticipo sulle provvidenze di cui al presente decreto.
3. Il presidente della regione Umbria, nominato commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, completa gli interventi urgenti di propria competenza, avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite nelle ordinanze di cui al comma 2, e comunque nel termine della durata dello stato di emergenza".