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DECRETO-LEGGE 11 giugno 1998, n. 180

Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-6-1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 267 (in G.U. 07/08/1998, n.183).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/2007)
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Testo in vigore dal: 12-6-1998
al: 7-8-1998
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  ed  in
particolare gli articoli 5 e 88; 
  Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni volte  all'individuazione  delle  aree  a  piu'  elevato
rischio idrogeologico ed alla conseguente adozione di  idonee  misure
di salvaguardia e prevenzione; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
emanare prime disposizioni per le zone  della  Campania  colpite  dai
disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 ed altre disposizioni su
calamita' naturali; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 3 giugno e del 9 giugno 1998; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'interno delegato per  il  coordinamento
della protezione civile, il Ministro dell'ambiente, il  Ministro  dei
lavori pubblici, il Ministro per le politiche agricole,  il  Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, il Ministro
di  grazia  e  giustizia,  il  Ministro  della  difesa,  il  Ministro
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  il  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro per i beni culturali
e ambientali; 
                              E m a n a 
                      il seguente decretolegge: 
                               Art. 1. 
Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico  e  misure  di
                  prevenzione per le aree a rischio 
 
  1. Entro, il 31 dicembre 1998, le autorita' di  bacino  di  rilievo
nazionale e  interregionale  e  le  regioni  per  i  restanti  bacini
adottano, ove non si sia gia' provveduto, piani  stralcio  di  bacino
per l'assetto idrogeologico,  redatti  ai  sensi  del  comma  6  -ter
dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989,  n.  183,  e  successive
modificazioni, che contengano in particolare  l'individuazione  e  la
perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico.  Entro  la  stessa
data  sono  comunque  adottate  le  misure  di  salvaguardia  con  il
contenuto di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della legge  n.  183
del 1989 per le aree a rischio idrogeologico. Scaduto detto  termine,
il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei  Ministri  di
cui all'articolo 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e successive
modificazioni,  adotta  in  via   sostitutiva   gli   atti   relativi
all'individuazione, alla perimetrazione e alla  salvaguardia.  Per  i
comuni della Campania colpiti dagli eventi idrogeologici del  5  e  6
maggio 1998 valgono le perimetrazioni  delle  aree  a  rischio  e  le
misure provvisorie di salvaguardia previste dall'articolo 1, comma 2,
dell'ordinanza   del   Ministro   dell'interno,   delegato   per   il
coordinamento della protezione civile, n. 2787 del  21  maggio  1998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  120
del 26 maggio 1998. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri,  su
proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i  termini
essenziali per gli adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata
legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni. 
  2. Il Comitato dei Ministri di cui al  comma  1  puo'  individuare,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province  autonome,  le  zone  a  piu'  elevato  rischio
idrogeologico, nelle quali la maggiore vulnerabilita' del  territorio
si lega a maggiori pericoli per  le  persone,  le  cose  e  i  valori
ambientali, nonche' gli interventi piu' urgenti per la riduzione  del
rischio ed i relativi soggetti attuatori. Per la realizzazione  degli
interventi  possono  essere  adottate,  su  proposta   dei   Ministri
dell'ambiente e dei lavori pubblici e d'intesa con le  regioni  e  le
province autonome interessate, le ordinanze di  cui  all'articolo  5,
comma 2, della legge 24  febbraio  1992,  n.  225.  Per  la  relativa
attivita'  istruttoria  i  Ministri  competenti  si   avvalgono   dei
Dipartimenti  della  protezione  civile  e  per  i  servizi   tecnici
nazionali, in coordinazione tra loro,  nonche'  della  collaborazione
delle regioni e delle province autonome, delle  autorita'  di  bacino
nazionali, del  Gruppo  nazionale  per  la  difesa  dalle  catastrofi
idrogeologiche del Consiglio nazionale  delle  ricerche  e,  per  gli
aspetti  ambientali,  dell'Agenzia  nazionale   per   la   protezione
dell'ambiente. 
  3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge  n.  183  del  1989,  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le Amministrazioni statali, gli enti pubblici, le universita'  e  gli
istituti  di  ricerca  comunicano  a  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma i dati storici e conoscitivi del territorio e  dell'ambiente
in loro possesso, senza oneri ed in forma riproducibile. Le regioni e
le  province  autonome  acquisiscono  con  le  stesse  modalita'   le
ulteriori  informazioni  utili  presso   tutte   le   amministrazioni
pubbliche; i dati  acquisiti  sono  resi  disponibili  per  gli  enti
locali. Le regioni e le province autonome comunicano  alle  autorita'
di bacino di  rilievo  nazionale,  ai  Ministeri  dell'ambiente,  dei
lavori pubblici, per le politiche agricole, per i  beni  culturali  e
ambientali, ai Dipartimenti della protezione civile e per  i  servizi
tecnici nazionali gli atti adottati in applicazione dei commi 1 e 2 e
trasmettono, su richiesta degli stessi e senza oneri per lo Stato, le
informazioni in loro possesso e quelle reperite ai sensi del presente
comma. 
  4. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1
e 2, gli organi di protezione civile, come definiti  dalla  legge  24
febbraio 1992, n. 225, e dal decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
112, provvedono a predisporre, per le aree a  rischio  idrogeologico,
piani urgenti di emergenza contenenti le misure per  la  salvaguardia
dell'incolumita'   delle   popolazioni   interessate,   compreso   il
preallertamento, l'allarme e la  messa  in  salvo  preventiva,  anche
utilizzando i sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 2. 
  5. Nelle aree  di  cui  al  comma  1,  le  regioni  individuano  le
infrastrutture ed i manufatti di ogni  tipo  che  determinano  rischi
idrogeologici, per i quali i soggetti  proprietari  possono  accedere
alle  misure  di   incentivazione   allo   scopo   di   adeguare   le
infrastrutture e  di  rilocalizzare  fuori  dell'area  a  rischio  le
attivita' produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni,
acquisito il parere degli  enti  locali  interessati,  predispongono,
entro diciotto mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, con criteri di priorita' connessi al livello di rischio,  un
piano  per   l'adeguamento,   entro   un   congruo   termine,   delle
infrastrutture e per la concessione di incentivi  finanziari  per  la
rilocalizzazione  delle  attivita'  produttive  e  delle   abitazioni
private,  realizzate  in  conformita'  alla   normativa   urbanistica
edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati  nei  limiti  della
quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86,  comma  2,  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  e  riguardano  anche  gli
oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di  risulta  viene
acquisito al patrimonio indisponibile  dei  comuni.  All'abbattimento
dei manufatti si provvede anche con le modalita' di cui  all'articolo
2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.  662.  Ove  i  soggetti
interessati non  si  avvalgano  della  facolta'  di  usufruire  delle
predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi
ai  danni  derivanti  agli  insediamenti  di   loro   proprieta'   in
conseguenza del verificarsi di calamita' naturali.