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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 marzo 1998, n. 144

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-05-1998
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Testo in vigore dal: 28-5-1998
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  Visto in  particolare l'articolo  25, comma  1, del  citato decreto
legislativo, in base al quale i partecipanti al capitale delle banche
devono   possedere  i   requisiti  di   onorabilita'  stabiliti   con
regolamento  del  Ministro  del  tesoro, adottato  sentita  la  Banca
d'Italia;
  Visto  inoltre  l'articolo  25,   comma  2,  del  medesimo  decreto
legislativo, in  base al  quale il regolamento  previsto dal  comma 1
stabilisce  la  quota del  capitale  che  deve essere  posseduta  per
l'applicazione del comma 1;
  Sentita la Banca d'Italia;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva  per gli atti normativi in  data 23 febbraio
1998;
  Vista la nota  del 12 marzo 1998, con la  quale, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento
e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
        Onorabilita' dei partecipanti al capitale delle banche
  1. Chiunque  partecipa in una  banca in misura superiore  al cinque
per cento  del capitale rappresentato  da azioni con diritto  di voto
non puo' esercitare  il diritto di voto inerente alle  azioni o quote
eccedenti qualora:
  a)  sia   stato  sottoposto   a  misure  di   prevenzione  disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della  legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni
ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  b)  sia  stato  condannato  con sentenza  irrevocabile,  salvi  gli
effetti della riabilitazione:
  1) a pena detentiva  per un tempo non inferiore a  sei mesi per uno
dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria,
finanziaria,  mobiliare, assicurativa  e  dalle norme  in materia  di
mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  2) alla  reclusione per un tempo  non inferiore a sei  mesi per uno
dei delitti  previsti nel titolo XI  del libro V del  codice civile e
nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3) alla  reclusione per  un tempo  non inferiore a  un anno  per un
delitto contro la pubblica  amministrazione, contro la fede pubblica,
contro  il patrimonio,  contro l'ordine  pubblico, contro  l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  4) alla  reclusione per un  tempo non inferiore  a due anni  per un
qualunque delitto non colposo.
  c) sia stato  condannato a una delle pene indicate  alla lettera b)
con sentenza che  applica la pena su richiesta delle  parti, salvo il
caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1)
e n. 2) non rilevano se inferiori ad un anno.
  2.  Il  comma 1  si  applica  anche a  chiunque,  indipendentemente
dall'entita' della  partecipazione posseduta,  controlla la  banca ai
sensi dell'articolo 23  del decreto legislativo 1  settembre 1993, n.
385.  In  tal caso  la  sospensione  del  diritto di  voto  interessa
l'intera partecipazione.
  3. Qualora il  partecipante sia una persona  giuridica, i requisiti
di cui al comma 1 devono  essere posseduti dagli amministratori e dal
direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.
  4.  Con riferimento  alle fattispecie  disciplinate da  ordinamenti
stranieri, la  verifica dei requisiti previsti  dal presente articolo
e'  effettuata   sulla  base   di  una  valutazione   di  equivalenza
sostanziale a cura della Banca d'Italia.
  5. In  sede di rilascio dell'autorizzazione  prevista dall'articolo
14 del decreto  legislativo 1 settembre 1993, n.  385, la sussistenza
dei requisiti indicati  nel comma 1 non preclude  alla Banca d'Italia
di  valutare ogni  precedente penale  o indagine  penale a  carico di
coloro che  partecipano al capitale  della banca anche in  misura non
superiore al cinque per cento.
  6. Spetta  al presidente dell'assemblea  dei soci, in  relazione ai
suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e
della legittimazione  dei soci, ammettere  o non ammettere al  voto i
soggetti che, sulla base  delle informazioni disponibili, sono tenuti
a comprovare il possesso del requisito di onorabilita'.
          Avvertenza:
            Il testo delle note pubblicato  e' stato redatto ai sensi
          dell'art.      10,   comma  3,     del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle        leggi,
          sull'emanazione    dei    decreti   del   Presidente  della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana, approvato   con D.P.R.   28 dicembre    1985,  n.
          1092,  al    solo fine   di facilitare   la lettura   delle
          disposizioni di  legge  alle quali  e' operato il   rinvio.
          Restano  invariati    il  valore e   l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
           Nota alle premesse:
            - Il testo dell'art. 25, commi 1    e  2,  del  D.Lgs.  1
          settembre 1993, n. 385 e' il seguente:
            "Art.  25 (Requisiti  di onorabilita'  dei partecipanti).
          -  1.    Il  Ministro    del   tesoro,   sentita   la Banca
          d'Italia,  determina,  con regolamento emanato    ai  sensi
          dell'art.    17,  comma 3, della   legge 23 agosto 1988, n.
          400, i   requisiti  di  onorabilita'  dei  partecipanti  al
          capitale delle banche.
            2.  Con il  regolamento previsto dal comma 1 il  Ministro
          del tesoro stabilisce  la  quota del  capitale   che   deve
          essere   posseduta   per l'applicazione del  medesimo comma
          1. A  questo fine   si considerano anche   le   azioni    o
          quote     possedute  per    il    tramite    di    societa'
          controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per   interposta
          persona".
           Note all'art. 1:
            -   La   legge   27  dicembre   1956,  n.  1423,  recita:
          "Misure    di  prevenzione  nei  confronti  delle   persone
          pericolose per la sicurezza e la pubblica moralita'".
            - La legge 31 maggio 1965,  n. 474, recita: "Disposizioni
          contro la mafia".
            -  Il  titolo  XI del libro   V del codice civile recita:
          "Disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi".
            -  Il R.D.   del   16   marzo 1942,   n.   267,    recita
          "Disciplina     del  fallimento,       del       concordato
          preventivo,   della    amministrazione controllata e  della
          liquidazione coatta amministrativa".
            -  Il testo dell'art. 23 del D.Lgs.  1 settembre 1993, n.
          385, e' il seguente:
            "Art. 23 (Nozione di  controllo).  -    1.  Ai  fini  del
          presente   capo   il   controllo   sussiste,     anche  con
          riferimento a soggetti  diversi dalle societa', nei    casi
          previsti  dall'art.    2359,  commi  primo   e secondo, del
          codice civile.
            2. Il   controllo si considera  esistente    nella  forma
          dell'influenza  dominante,    salvo'    prova    contraria,
          allorche'  ricorra  una  delle seguenti situazioni:
            1) esistenza di un soggetto che, in base ad  accordi  con
          altri  soci, ha   il    diritto  di  nominare   o  revocate
          la   maggioranza  degli amministratori  ovvero dispone   da
          solo   della      maggioranza   dei      voti  esercitabili
          nell'assemblea ordinaria;
            2) possesso di   una partecipazione idonea  a  consentire
          la nomina o la   revoca   della  maggioranza   dei   membri
          del  consiglio   di amministrazione;
            3)   sussistenza   di  rapporti,   anche  tra  soci,   di
          carattere  finanziario    e  organizzativo     idonei     a
          conseguire  uno dei  seguenti effetti:
                a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
            b)  il  coordinamento  della  gestione  dell'impresa  con
          quella di altre imprese ai fini del  perseguimento  di  uno
          scopo comune;
            c) l'attribuzione  di poteri  maggiori rispetto a  quelli
          derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
            d)   l'attribuzione   a  soggetti  diversi     da  quelli
          legittimati in base all'assetto  proprietario    di  poteri
          nella  scelta    di  amministratori  e  dei dirigenti delle
          imprese;
            4) assoggettamento  a direzione   comune, in base    alla
          composizione   degli  organi  amministrativi  o  per  altri
          concordanti elementi".
            - Il testo   dell'art. 14  del  decreto  legislativo    1
          settembre 1993, n. 385, e' il seguente:
            "Art.  14 (Autorizzazione  all'attivita' bancaria).  - 1.
          La  Banca  d'Italia  autorizza l'attivita' bancaria  quando
          ricorrano le seguenti condizioni:
            a)  sia adottata  la forma  di societa'  per azioni  o di
          societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
            b)  il capitale  versato sia  di ammontare  non inferiore
          a quello determinato dalla Banca d'Italia;
            c) venga presentato un  programma concernente l'attivita'
          iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
            d)  i  partecipanti   al capitale abbiano i  requisiti di
          onorabilita' stabiliti  dall'art.    25  e    sussistano  i
          presupposti  per   il rilascio dell'autorizzazione prevista
          dall'art. 19;
            e) i soggetti che svolgono funzioni  di  amministrazione,
          direzione   e   controllo   abbiano      i   requisiti   di
          professionalita'  e di onorabilita' indicati nell'art. 26.
            2. La   Banca  d'Italia    nega  l'autorizzazione  quando
          dalla  verifica  delle  condizioni indicate nel comma l non
          risulti garantita la sana e prudente gestione.
            3.   Non si   puo' dare    corso  al    procedimento  per
          l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  se  non consti
          l'autorizzazione del comma 1.
            4. Lo  stabilimento in Italia  della prima succursale  di
          una  banca extracomunitaria e' autorizzato con  decreto del
          Ministro del tesoro, d'intesa   con   il  Ministro    degli
          affari      esteri,   sentita      la      Banca  d'Italia.
          L'autorizzazione e  comunque  subordinata  al rispetto   di
          condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b),
          c)  ed  e).   L'autorizzazione e'  rilasciata tenendo anche
          conto  della condizione di reciprocita'".