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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 24 ottobre 1997, n. 447

Regolamento recante norme per l'istituzione del servizio di controllo interno presso l'Istituto superiore di sanità.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-1-1998
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Testo in vigore dal: 11-1-1998
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in  materia di pubblico impiego, a norma
dell'articolo  2  della   legge  23  ottobre  1992,  n.   421  e,  in
particolare, l'articolo  20 nel testo sostituito  dall'articolo 6 del
decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, concernente il
riordinamento   dell'Istituto   superiore   di   sanita',   a   norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n. 754, riguardante il regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Istituto  superiore di  sanita' ed  in particolare
l'articolo 6, comma 7, lettera d);
  Considerato che  il consiglio  dei direttori  di laboratorio  ed il
comitato amministrativo del predetto  Istituto hanno espresso il loro
favorevole avviso  rispettivamente in data  22 aprile e  24 settembre
1996;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 21 febbraio 1997;
  Attese  le  osservazioni  formulate  dal  Consiglio  di  Stato  nel
suddetto parere ed operate le necessarie modifiche;
  Rilevata,  in  proposito,  la inattuabilita'  del  suggerimnto  del
predetto  Consiglio  di  Stato,   concernente  il  riconoscimento  ai
componenti del  collegio ed al  personale del servizio,  dello stesso
"trattamento economico  del personale addetto agli  uffici di diretta
collaborazione all'opera  del Ministro, con  corrispondente riduzione
numerica  del  contingente  di  personale assegnato  agli  uffici  di
gabinetto del Ministro", tenuto conto che l'Istituto, il quale non e'
dotato  di  un  proprio  gabinetto, e'  amministrazione  distinta  ed
autonoma  rispetto al  Ministero della  sanita' e  che non  sussiste,
pertanto, correlazione  alcuna tra  il servizio di  controllo interno
dell'Istituto e l'ufficio di gabinetto del Ministero stesso.
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota prot. 24978/SP 69 del 4 luglio 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Istituzione del servizio di controllo interno
  1.  E' istituito  il  servizio di  controllo interno  dell'Istituto
superiore di sanita'. Tale servizio opera in posizione di autonomia e
risponde esclusivamente al Ministro.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica  italiana,  approvato  con  D.P.R.  28  dicembre
          1985,  n.  1092,  al fine di facilitare   la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle quali  e' operato il  rinvio.
          Restano invariati   il valore e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  20  del  D.Lgs. 3
          febbraio   1993,   n.       29           (Razionalizzazione
          dell'organizzazione     delle  amministrazioni pubbliche  e
          revisione  della  disciplina   in   materia   di   pubblico
          impiego, a  norma dell'art. 2 della  legge 23 ottobre 1992,
          n. 421), come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 novembre
          1993, n. 470:
            "Art.   20  (Verifica  dei    risultati.  Responsabilita'
          dirigenziali). - 1.   I    dirigenti    generali    ed    i
          dirigenti  sono  responsabili  del risultato dell'attivita'
          svolta   dagli    uffici  ai  quali  sono  preposti,  della
          realizzazione    dei  programmi    e  dei    progetti  loro
          affidati  in relazione  agli  obiettivi  dei  rendimenti  e
          dei   risultati   della gestione  finanziaria,  tecnica  ed
          amministrativa,  incluse  le  decisioni  organizzative e di
          gestione  del  personale.  All'inizio  di  ogni   anno,   i
          dirigenti  presentano  al  direttore  generale, e questi al
          Ministro, una  relazione  sull'attivita'  svolta  nell'anno
          precedente.
            2.    Nelle  amministrazioni    pubbliche, ove   gia' non
          esistano, sono istituiti servizi di controllo interno,    o
          nuclei  di  valutazione,  con  il  compito  di  verificare,
          mediante  valutazioni   comparative   dei   costi   e   dei
          rendimenti, la realizzazione  degli obiettivi, la  corretta
          ed   economica      gestione  delle     risorse  pubbliche,
          l'imparzialita'  ed    il  buon    andamento    dell'azione
          amministrativa.    I  servizi  o  nuclei determinano almeno
          annualmente, anche  su indicazione degli organi di vertice,
          i parametri di riferimento del controllo.
            3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in  posizione  di
          autonomia  e  rispondono  esclusivamente  agli  organi   di
          direzione politica. Ad essi  e'    attribuito,  nell'ambito
          delle     dotazioni     organiche  vigenti,    un  apposito
          contingente  di  personale. Puo'  essere  utilizzato  anche
          personale  gia'  collocato fuori   ruolo.   Per    motivate
          esigenze,   le amministrazioni  pubbliche possono  altresi'
          avvalersi  di consulenti esterni,  esperti  in tecniche  di
          valutazione  e nel  controllo  di gestione.
            4.  I  nuclei  di   valutazione, ove   istituiti,    sono
          composti    da  dirigenti  generali    e  da  esperti anche
          esterni alle  amministrazioni.    In  casi  di  particolare
          complessita',  il  Presidente del Consiglio puo' stipulare,
          anche   cumulativamente     per    piu'    amministrazioni,
          convenzioni  apposite  con  soggetti    pubblici  o privati
          particolarmente qualificati.
            5. I servizi   e  nuclei  hanno  accesso  ai    documenti
          amministrativi  e possono   richiedere,   oralmente   o per
          iscritto,  informazione  agli uffici pubblici.  Riferiscono
          trimestralmente  sui  risultati  della  loro attivita' agli
          organi generali di   direzione.  Gli  uffici  di  controllo
          interno  delle amministrazioni   territoriali e periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
            6.    I    comitati  provinciali     delle      pubbliche
          amministrazioni  e    i comitati   metropolitani   di   cui
          all'art. 18  del  decreto-legge  24 novembre 1990, n.  344,
          convertito,    con  modificazioni,  dalla  legge 23 gennaio
          1991,  n. 21, e al  decreto del Presidente del    Consiglio
          dei Ministri  10 giugno  1992,  si avvalgono  degli  uffici
          di   controllo interno delle amministrazioni territoriali e
          periferiche".
            -   La legge   23 ottobre   1992,   n. 421    (Delega  al
          Governo  per   la razionalizzazione  e  la revisione  delle
          discipline   in materia    di  sanita',      di    pubblico
          impiego,     di  previdenza   e  di   finanza territoriale)
          e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del  31
          ottobre 1992.
            -  Il    D.Lgs. 30   giugno 1993,  n. 267  (Riordinamento
          dell'Istituto superiore di sanita', a  norma  dell'art.  1,
          comma 1, lettera h), della legge 23  ottobre 1992,  n. 421)
          e'  stato pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3
          agosto 1993.
            -  Il  comma  7,  lettera  d),  dell'art. 6 del D.P.R. 21
          settembre   1994,   n.   754    (Regolamento    concernente
          l'organizzazione    ed   il   funzionamento   dell'Istituto
          superiore    di  sanita')    prevede  che    il    comitato
          amministrativo  dell'Istituto superiore di  sanita' esprima
          parere sui regolamenti di organizzazione e    funzionamento
          dell'Istituto  ai  sensi  dell'art. 62 della legge 7 agosto
          1973, n. 519.
            -  Il comma  3 dell'art.   17   della legge    23  agosto
          1988,  n.    400  (Disciplina dell'attivita' di Governo   e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio dei   Ministri)
          prevede  che    con  decreto    ministeriale possano essere
          adottati regolamenti  nelle  materie    di  competenza  del
          Ministro  o di  autorita' subordinate  al Ministro,  quando
          la    legge  espressamente  conferisca  tale  potere.  Tali
          regolamenti per materie di competenza  di piu'    Ministri,
          possono  essere   adottati con   decreti interministeriali,
          ferma   restando     la      necessita'    di      apposita
          autorizzazione  da    parte  della    legge.  I regolamenti
          ministeriali ed  interministeriali  non    possono  dettare
          norme  contrarie  a    quelle dei regolamenti emanati   dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma   4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che   gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.