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LEGGE 7 agosto 1973, n. 519

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/2012)
Testo in vigore dal:  7-8-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 62

(Regolamento interno)


Con decreto del Ministro per la sanità su proposta del comitato amministrativo e, per le materie di cui al punto 4 del quarto comma dell'articolo 13, del comitato scientifico, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, viene emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto; con le stesse modalità si provvede ai successivi aggiornamenti.
Il regolamento interno comprende fra l'altro:
1) la suddivisione dell'Istituto in laboratori, reparti e servizi generali e le loro attribuzioni;
2) le attribuzioni del personale secondo le rispettive qualifiche;
3) la ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali.
Fino all'emanazione del regolamento interno permane l'attuale suddivisione e denominazione dei laboratori.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente decreto legislativo".