stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 novembre 1996, n. 703

Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-3-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/2014)
nascondi
Testo in vigore dal:  9-3-1997 al: 27-11-2014
aggiornamenti all'articolo

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "decreto legislativo") con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche complementari;
Visti in particolare l'articolo 6 recante norme in materia di "Regime delle prestazioni e modelli gestionali", l'articolo 6-bis concernente la "Banca depositaria" e l'articolo 9 concernente i "Fondi pensione aperti";
Considerato che ai sensi dell'articolo 6, comma 4-quinquies del decreto legislativo occorre individuare le attività nelle quali i fondi pensione, indipendentemente dal regime o dal modello gestionale prescelto, possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari nonché le regole da osservare in materia di conflitti di interesse;
Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo (di seguito "Commissione di vigilanza");
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;
Ritenuto di non poter aderire al suggerimento del Consiglio di Stato di integrare i criteri di gestione previsti all'art. 2, comma 1, del presente regolamento in quanto l'integrazione proposta, senza rafforzare "il grado di effettività di tutela dei partecipanti ai fondi", potrebbe indurre i fondi pensione a scegliere soggetti gestori e indirizzi di gestione contrastanti con lo spirito e con la lettera delle modificazioni introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, agli articoli 2 e 6 del menzionato decreto legislativo n. 124/1993, improntati a principi di concorrenzialità tra i gestori;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 19 novembre 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "titoli di debito":
1) i titoli emessi da stati o da organismi internazionali;
2) le obbligazioni anche convertibili in azioni;
3) i certificati di deposito;
4) i certificati di investimento;
5) le cambiali finanziarie;
6) altri strumenti finanziari, diversi da quelli assicurativi, che prevedono a scadenza la restituzione del capitale;
b) "titoli di capitale":
1) le azioni;
2) le quote di società immobiliari a responsabilità limitata;
3) altri strumenti finanziari negoziabili rappresentativi del capitale di rischio;
c) "contratti derivati":
1) contratti futures su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, e relativi indici;
2) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, valute e indici;
3) i contratti di opzione per acquistare o vendere titoli di debito, titoli di capitale ed altri strumenti finanziari, contratti futures o swaps, indici, valute e tassi di interesse;
d) "OICVM": gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE;
e) "fondi chiusi": i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi;
f) "liquidità": titoli del mercato monetario ovvero altri titoli di debito con vita residua non superiore a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilità ed esatta valutabilità, ivi compresi i depositi bancari a breve.

---------------
Nota redazionale
Il testo delle premesse è riportato già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 6/3/1997, n. 54 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.Lgs. n. 124/1993 reca la disciplina delle forme pensionistiche complementari a norma dell'art. 3, comma 2, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Si trascrive, nell'ordine il testo dei relativi articoli 2, 6, 6-bis, 9 e 16:
"Art. 2 (Destinatari). - 1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:
a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;
b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;
b-bis ) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b-bis ), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definitive volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello di reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio".
"Art. 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali).
- 1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statuaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attività di gestioni di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori al limite di cui al comma 5, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante del conferenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile delle attività istituzionali del medesimo ente.
2. Alle prestazioni di cui all'art. 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'art. 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base ai criteri determinati con decreto del Ministro del tesoro, la commissione di vigilanza di cui all'art. 16. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza dei requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all'art. 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la convenzione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definitiva e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'art. 6-bis del presente decreto legislativo.
4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.
4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, da almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;
b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.
4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferite in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rapresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione e legettimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'art. 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari.
4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'art. 16, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.
4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'art. 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 16, sono individuati:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istruttive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.
4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.
5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo, ai sensi dell'art. 27 comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento".
"Art. 6-bis (Banca depositaria). - 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'art. 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'art. 6, comma 4-quinquies.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato art. 2-bis della legge n. 77 del 1983".
"Art. 9 (Fondi pensione aperti). - 1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2.
2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b); ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività dei fondi di cui al presente articolo è rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le rispettive autorità di vigilanza, sentita la commissione di cui all'art. 16, nonché, nel caso di soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato".
"Art. 16 (Vigilanza sui fondi pensione). - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro e vigila sulla commissione di cui al comma 2.
2. È istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri della commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'art. 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovraintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti.
Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i principi del regolamento di cui all'art. 1, settimo comma, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da emanare entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie osservazioni. Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.
5. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. I requisiti di accesso e le modalità di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformità ai principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attività istituzionali della commissione. L'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridicio ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento. Tale regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni.
Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- La legge n. 335/1995 reca la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. Nota all'art. 1:
- Il testo della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 20 dicembre 1985, n. 611 (n. 85/611/CEE), concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 375 del 31 dicembre 1985.