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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 1996, n. 483

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/9/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1998)
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Testo in vigore dal: 19-9-1996
al: 13-8-1998
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                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, riguardante la
gestione  dei  finanziamenti erogati dallo Stato ed in particolare la
previsione  della  utilizzazione, a favore delle attivita' musicali e
delle  attivita'  teatrali  di  prosa,  dell'apposito fondo presso la
Banca  nazionale  del  lavoro  - Sezione di credito cinematografico e
teatrale  S.p.a.,  per  la corresponsione - a decorrere dal 1 gennaio
1994  -  di  contributi  sugli  interessi  relativi  ai finanziamenti
concessi  alla  stessa  Sezione  o  ad  altre banche, enti o societa'
finanziarie legalmente costituite;
  Visto  l'art. 13, secondo comma, lettera d), della legge n. 163 del
30 aprile 1985;
 Visto l'art. 1, n. 1 e n. 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 555;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 9 novembre 1995;
  Su  proposta  del  Vice  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
delegato per lo spettacolo;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Misura del contributo sugli interessi

  1.  Il  fondo  istituito  dall'art. 2, comma quarto, della legge 10
maggio  1983,  n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio
1984,  n. 311, e dall'art. 13, comma secondo, lettera d), della legge
30  aprile  1985,  n.  163, e' utilizzato annualmente, a favore delle
attivita'  musicali  e delle attivita' teatrali di prosa, dalla Banca
nazionale  del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale
S.p.a.,  tramite  la  corresponsione  di contributi fino al 50% degli
interessi   relativi  ai  finanziamenti  concessi  -  su  sovvenzioni
statali,  assegnate  per le medesime attivita' - dalla stessa Sezione
di  credito  cinematografico  e  teatrale  o  da altre banche, enti o
societa'  finanziarie  legalmente  costituite  e iscritte nell'elenco
generale  di  cui  all'art.  106  del decreto legislativo 1 settembre
1993,  n.  385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -  Il  testo  dell'art.  4  del  D.L.  n.  97/1995 e' il
          seguente:
             "Art.  4  (Gestione  dei  finanziamenti  erogati   dallo
          Stato).  -  1.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1994, il Fondo
          istituito dall'art. 2, comma quarto, della legge 10  maggio
          1983,  n.  182,  ed  incrementato  ai  sensi della legge 13
          luglio 1984, n. 311, e dell'art. 13, comma secondo, lettera
          d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e'  utllizzato  per
          la  corresponsione di contributi sugli interessi relativi a
          finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del  lavoro  -
          Sezione  di  credito cinematografico e teatrale S.p.a. o da
          altre  banche,  enti  o  societa'  finanziarie   legalmente
          costituite,  a  favore  delle  attivita'  musicali  e delle
          attivita'  teatrali  di  prosa.  Per  l'affidamento   della
          gestione  del  Fondo  si  applicano  le disposizioni di cui
          all'art. 27, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965,  n.
          1213,  introdotto  dall'art. 7 del decreto-legge 14 gennaio
          1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1
          marzo 1994, n. 153.
             2.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  da
          emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
          del   presente   decreto,  sono  stabiliti  la  misura  dei
          contributi  e  le  modalita'  ed  i  termini  per  la  loro
          corresponsione".
          Note alla premesse:
             -  Per  il testo dell'art. 4 del D.L. n. 97/1995 si veda
          in nota al titolo.
             - Il testo dell'art.  13,  secondo  comma,  lettera  d),
          della  legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli
          interventi dello Stato a favore dello  spettacolo),  e'  il
          seguente:  "il  3  per  cento  della quota del 13 per cento
          assegnata alle attivita' musicali e il 3  per  cento  della
          quota del 15 per cento assegnata alle attivita' teatrali di
          prosa   sono   annualmente   portati   in   aumento   dello
          stanziamento istituito dall'art.  2,  quarto  comma,  della
          legge 10 maggio 1983, n 182, come modificato dalla legge 13
          luglio  1984,  n.  311, con estensione delle agevolazioni a
          tutte  le  attivita'  musicali  e  teatrali  ammesse   alle
          operazioni  della  sezione  autonoma  del  credito teatrale
          presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo  risultante
          ai  sensi  della presente lettera d) e' utilizzato in parti
          uguali a favore delle attivita' musicali e delle  attivita'
          teatrali di prosa".
             -  La  legge n. 555/1988 reca disposizioni in materia di
          interventi finanziari per i settori  dello  spettacolo.  Si
          trascrive il testo dei commi 1 e 3 del relativo art. 1:
             "1.  Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito
          il Consiglio nazionale dello spettacolo, fissa  annualmente
          le  aliquote di riparto per le finalita' di cui all'art. 13
          della legge 30 aprile  1985,  n.  163.  Sono  soppresse  le
          aliquote  previste nei commi primo e secondo del richiamato
          art. 13. Resta ferma la facolta' del Ministro del turismo e
          dello   spettacolo   di   modificare,   nell'ambito   dello
          stanziamento complessivo del Fondo unico per lo spettacolo,
          l'ammontare  degli  interventi finanziari previsti da leggi
          vigenti per ciascuno dei settori dello spettacolo.
             2. (Omissis).
             3.  Qualora  non  vengano  fissati,  con   provvedimento
          legislativo,  specifici  criteri di riparto del Fondo unico
          dello  spettacolo,  il  Ministro  del   turismo   e   dello
          spettacolo,  con  proprio  decreto,  sentito  il parere del
          Consiglio nazionale dello spettacolo, determinera' entro il
          30 giugno 1990 i  nuovi  criteri  di  riparto  che  saranno
          trasmessi   per   il  parere  alle  competenti  commissioni
          parlamentari".
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 2, comma  quarto,  della  legge  10
          maggio  1983,  n.  182 (Interventi straordinari nel settore
          dello spettacolo), e' il seguente: "Alla  sezione  autonoma
          per il credito teatrale istituita presso la Banca nazionale
          del  lavoro  ai  sensi  dell'art.  41 della legge 14 agosto
          1967, n. 800, viene conferita sul fondo di cui all'art.  2,
          lettera b), della stessa legge la somma di lire 150 milioni
          per  ciascuno  degli  esercizi  finanziari  1983 e 1984, da
          utilizzare per la riduzione  degli  interessi  relativi  ai
          finanziamenti  concessi dalla stessa sezione a favore delle
          associazioni  concertistiche  operanti   nel   Mezzogiorno,
          nonche'  dagli  istituti  di  cui all'art. 1, quinto comma,
          della legge  14  novembre  1979,  n.  859.    Il  tasso  di
          interesse  a  carico  delle  associazioni  e  deli enti che
          fruiscono della predetta agevolazione e' ridotto fino al 50
          per  cento  rispetto  a  quello  praticato  dalla   sezione
          autonoma    per    il   credito   teatrale   per   analoghi
          finanziamenti".
             - La legge 13 luglio 1984, n. 311, concerne: "Interventi
          integrativi  in  favore  dello  spettacolo   nell'esercizio
          finanziario 1984".
             -  Per  il  testo  della  lettera  d)  del secondo comma
          dell'art. 13 della legge n. 163/1985 si veda in  nota  alle
          premesse.
             -  L'art.  106  del  testo  unico delle legge in materia
          bancaria e creditizia, approvato con D.Lgs. n. 385/1993, e'
          cosi' formulato:
             "Art.  106  (Elenco  generale).  -  1.  L'esercizio  nei
          confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di
          partecipazioni,  di  concessione  di  finanziamenti   sotto
          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e
          di intermediazione in cambi  e'  riservato  a  intermediari
          finanziari  iscritti  in  un  apposito  elenco  tenuto  dal
          Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.
            2. Gli  intemerdiari  finanziari  indicati  nel  comma  1
          possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,
          fatte sale le riserve di attivita' previste dalla legge.
            3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata  al  ricorrere
          delle seguenti condizioni:
               a)  forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa' in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa;
               b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
               c)  capitale  sociale  versato  non inferiore a cinque
          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
          societa' per azioni;
               d) possesso da parte dei partecipanti  al  capitale  e
          degli  esponenti  aziendali  dei  requisiti  previsti dagli
          articoli 108 e 109.
             4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca  d'Italia  e
          l'UIC:
               a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel
          comma  1,  nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio
          nei confronti  del  pubblico.  Il  credito  al  consumo  si
          considera  comunque  esercitato  nei confronti del pubblico
          anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
               b)  per  gli  intermediari  finanziari  che   svolgono
          determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto
          previsto dal comma  3,  vincolare  la  scelta  della  forma
          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
             5.  Le  modalita'   di   iscrizione   nell'elenco   sono
          disciplinate dal Ministero del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC
          da'  comunicazione  delle  iscrizioni alla Banca d'Italia e
          alla CONSOB.
             6. L'UIC puo' chiedere agli intermediari  finanziari  la
          comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere
          delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.
             7.  I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione e controllo presso  gli  intermediari  finanziari
          comunicano   all'UIC,   con   le   modalita'  dallo  stesso
          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura".