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DECRETO-LEGGE 29 marzo 1995, n. 97

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/4/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1995, n. 203 (in G.U. 30/05/1995, n.124).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2001)
Testo in vigore dal:  9-1-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

(Contributi in conto interessi).

1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, è istituito un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi, in favore
(( di persone fisiche e giuridiche private e ))
dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che ricevono contributi statali da almeno quattro anni. La disponibilità del Fondo è costituita mediante individuazione delle risorse nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, ed anche avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
2. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, sono disposti i criteri, le modalità ed i requisiti per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.