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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 1996, n. 483

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/9/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1998)
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Testo in vigore dal:  14-8-1998
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IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, riguardante la gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato ed in particolare la previsione della utilizzazione, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa, dell'apposito fondo presso la Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., per la corresponsione - a decorrere dal 1 gennaio 1994 - di contributi sugli interessi relativi ai finanziamenti concessi alla stessa Sezione o ad altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995;
Su proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, delegato per lo spettacolo;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Misura del contributo sugli interessi
1. Il fondo istituito dall'art. 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dall'art. 13, comma secondo, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato annualmente, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa, dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., tramite la corresponsione di contributi fino al 50% degli interessi relativi ai finanziamenti concessi -
(( in relazione a sovvenzioni ))
statali
(( e di enti pubblici territoriali ))
, assegnate per le medesime attività - dalla stessa Sezione di credito cinematografico e teatrale o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite e iscritte nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.