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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 maggio 1996, n. 370

Regolamento recante criteri e modalità per la utilizzazione degli stanziamenti per la ripresa delle attività imprenditoriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-7-1996
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  28-7-1996

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1995, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali";
Visto, in particolare, l'art. 3 che prevede il trasferimento al cap. 7520 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il periodo 1995-97 di un importo corrispondente al 5% degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN, del fondo speciale per la ricerca applicata per promuovere iniziative in comune fra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale, mediante la conclusione di specifici accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la cui formazione è prevista dall'art. 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il regolamento per l'attuazione del predetto art. 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168, emanato con decreto ministeriale 28 giugno 1995, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 256 del 2 novembre 1995, con il quale è stata introdotta una specifica disciplina inerente le procedure di formazione degli accordi di programma, la loro applicazione, nonché gli strumenti amministrativi e contabili per la loro applicazione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed, in particolare, l'art. 12;
Considerata la necessità di stabilire i criteri e le modalità per la selezione delle iniziative da finanziare nel periodo 1995-1997 con le previste disponibilità;
Considerata l'esigenza di determinare le modalità per l'individuazione dei settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema nazionale della ricerca, e dei relativi programmi di ricerca correlati ad iniziative comuni fra le imprese, le università e i centri di ricerca pubblici e privati;
Ritenuto opportuno, in linea con i prescritti criteri di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa previsti dalle norme in materia di procedimento amministrativo affidare la definizione di ciascuna iniziativa ad enti pubblici di ricerca nazionali istituzionalmente competenti nei distinti settori di interesse per la ricerca scientifica, con il compito di elaborare la fattibilità del programma per pervenire unitamente ad altri enti interessati (università, imprese e centri di ricerca pubblici e privati) alla formulazione di specifiche proposte inerenti la stipula degli accordi previsti dal sopracitato art. 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Udito il parere espresso dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia nella riunione del 6 giugno 1995;
Visto il parere interlocutorio n. 1970/95 espresso dal Consiglio di Stato - sezione seconda in data 27 settembre 1995 sullo schema di regolamento con i criteri per l'utilizzazione degli stanziamenti per la ripresa delle attività imprenditoriali, trasmesso in data 17 luglio 1995, prot. 7047 Ric.;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 1190/III.6/96 del 7 maggio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

O g g e t t o
1. Gli accordi di programma per la ricerca applicata, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modifiche, in legge 29 marzo 1995, n. 95, sono disciplinati dal regolamento recante norme sulle procedure di formazione degli accordi di programma, emanato con decreto ministeriale 28 giugno 1995, n. 454, integrato e modificato dalle disposizioni del presente regolamento. Tali accordi riguardano la realizzazione di iniziative in comune fra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati, nel quadro degli interventi volti alla ripresa delle attività imprenditoriali, con riferimento a settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema nazionale della ricerca.
2. Con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica stabilisce annualmente i predetti settori nel quadro dei compiti di promozione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica previo conforme parere del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia; con lo stesso decreto, nell'ambito di ciascun settore, saranno individuati gli enti pubblici di ricerca nazionali ritenuti istituzionalmente competenti, cui affidare la responsabilità di definire specifici programmi di ricerca. Per ciascun programma gli enti di ricerca dovranno evidenziare la ricaduta tecnologica attesa e l'interesse industriale all'iniziativa.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, è il seguente:
"Art. 3 (Ricerca applicata). - 1. Per il periodo 1995-1997, un importo corrispondente al 5 per cento degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN e del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è trasferito al capitolo 7520 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per promuovere iniziative in comune tra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale. A tali fini, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica conclude specifici accordi di programma con gli enti ed imprese titolari della ricerca, che definiscono gli obiettivi, i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento. I criteri e le modalità per la realizzazione dei predetti accordi, nonché i relativi strumenti di attuazione amministrativi e contabili sono fissati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 9 maggio l989, n. 168, con proprio decreto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Per favorire la più ampia interazione tra imprese manifatturiere, le università e gli enti di ricerca pubblici e privati possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, consorzi e società consortili, comunque composti, purché a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere.
2-bis. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'espletamento degli adempimenti istruttori necessari per l'attivazione degli accordi di cui al comma 1 nonché dei contratti inerenti i programmi nazionali di ricerca di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, si avvale delle competenze di esperti tecnico-scientifici scelti nell'albo previsto dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale del 28 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1994. I relativi compensi, determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del Fondo speciale per la ricerca applicata nella misura complessiva non superiore all'1 per cento.
3. (Omissis).
4. È abrogato l'art. 18 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697.
5. Fino all'entrata in vigore della legge di riordinamento degli organi consultivi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e comunque non oltre il 31 maggio 1995, il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST) è prorogato in deroga alla normativa vigente. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dal predetto organo prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
- Il D.M. 28 giugno 1995, n. 454, concerne: "Regolamento recante norme sulle procedure di formazione degli accordi di programma per la definizione di iniziative di ricerca di comune interesse con più amministrazioni dello Stato, università, enti pubblici e privati ed altri soggetti interessati, loro applicazione e strumenti amministrativi e contabili".