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DECRETO-LEGGE 29 aprile 1996, n. 237

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-5-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/1996)
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Testo in vigore dal: 2-5-1996
al: 1-7-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di provvedere al
differimento   dei  termini  di  vigenza  ed  al  rifinanziamento  di
disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri
e di iniziative connesse con impegni internazionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 aprile 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  degli affari esteri, di concerto con i
Ministri  del  bilancio  e  della  programmazione  economica e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  E'  prorogata  fino al 30 giugno 1996 e, comunque, non oltre la
data  della  revoca da parte dell'U.E.O. della delibera con cui venne
disposta  la  missione  sul Danubio per l'attuazione dell'embargo nei
confronti   della   Repubblica   della   Serbia   e   Montenegro,  la
partecipazione  dell'Italia  alle  operazioni di polizia doganale sul
Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata
con  decreto-legge  1  giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30
luglio 1993, n. 261, ferma restando l'applicazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 167 del 1993. A
tale fine e' autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni.
  2.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire
7.500  milioni  per  l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1996,  allo  scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  3.  La  durata  in  carica  della  commissione  per il contenzioso,
istituita  ai  sensi  dell'articolo  1  del decreto-legge 28 dicembre
1993,  n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1994, n. 121, e' prorogata fino al 31 dicembre 1996.
  4.  All'onere  derivante  dal comma 3, valutato in lire 690 milioni
per  l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno   1996,  all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.