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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1995, n. 389

Regolamento recante norme per i lavori, le forniture ed i servizi eseguibili con procedure semplificate, riguardanti il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/10/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2001)
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Testo in vigore dal: 5-10-1995
al: 7-11-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350; 
  Visto l'art. 8  del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato; 
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
573; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748; 
  Vista la legge 25 maggio 1978, n. 233; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la revisione della disciplina in materia  di  pubblico  impiego,  a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  gennaio  1994,   n.   71,   recante
trasformazione   dell'Amministrazione    delle    poste    e    delle
telecomunicazioni in ente pubblico economico e  riorganizzazione  del
Ministero; 
  Attesa la necessita' di emanare il regolamento  per  i  lavori,  le
forniture  ed  i  servizi  da  eseguire  con  procedure  semplificate
riguardanti il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 6 aprile 1995; 
  Ritenuto di non potersi conformare  ai  seguenti  suggerimenti  del
Consiglio di Stato: 
   ulteriore partizione del comma 1 dell'art. 2  per  le  fattispecie
con limiti diversi fra uffici centrali e periferici, e cio'  per  non
appesantire la  disposizione  in  ragione  anche  del  fatto  che  si
tratterebbe di inserire una lettera c) per due sole voci; 
   riferimento alla soglia comunitaria in luogo dei limiti  di  spesa
indicati in 300 milioni ed in 200 milioni per talune  voci  dell'art.
2, comma 1, relative ai lavori: infatti, i limiti in  questione  sono
stati posti in relazione alle specifiche esigenze del Ministero delle
poste e delle  telecomunicazioni  senza  alcun  collegamento  con  le
soglie comunitarie del settore; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 9 giugno 1995; 
  Sulla proposta del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,
di concerto con il Ministro del tesoro; 
                 E M A N A il seguente regolamento: 
                              Art. 1. 
 
  1.  Il  Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni   puo'
provvedere, con i mezzi di cui all'art. 13  e  secondo  le  procedure
indicate nel capo II ove applicabili, al pagamento: 
    a) delle spese di  allacciamento  e  di  fornitura  dei  pubblici
servizi (acqua, gas ed energia elettrica); 
    b) delle spese postali e di telecomunicazioni; 
    c) degli oneri e dei diritti di sdoganamento; 
    d) delle  imposte  e  delle  tasse  inerenti  al  possesso  degli
autoveicoli; 
    e) delle visite mediche e degli accertamenti sanitari in genere; 
    f) delle spese di condominio; 
    g) delle tessere per i pubblici servizi di trasporto; 
    h) di pedaggi autostradali; 
    i) della  pubblicazione  dei  bandi  di  gara,  delle  inserzioni
pubblicitarie e di altri documenti nella stampa  quotidiana  e  nella
Gazzetta Ufficiale; 
    l) delle spese per diritti di segreteria e  per  il  rilascio  di
documentazioni, di copie di fogli catastali e  di  certificazioni  in
genere. 
           NOTE 
           AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - Il  R.D.  n.  350/1895  reca  il  "Regolamento  per  la
          direzione, la contabilita' e la  collaudazione  dei  lavori
          dello Stato che sono nelle attribuzioni del  Ministero  dei
          lavori pubblici". 
            - Si riporta il testo dell'art. 8 del R.D.  n.  2440/1923
          (Nuove disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e
          sulla contabilita' generale dello Stato): 
            "Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi
          in  economia  sono  determinati   e   retti   da   speciali
          regolamenti approvati con decreto reale previo  parere  del
          Consiglio di Stato. 
            Quando ricorrano speciali circostanze potranno  eseguirsi
          in economia, in base ad  autorizzazione  data  con  decreto
          motivato  del   Ministro,   servizi   non   preveduti   dai
          regolamenti. Sara' in tal  caso  sentito  il  Consiglio  di
          Stato, ove l'importo superi le L. 7.200.000". 
            - Il D.P.R. n.  537/1994  reca  il  "Regolamento  recante
          norme  per   la   semplificazione   dei   procedimenti   di
          aggiudicazione di pubbliche forniture di  valore  inferiore
          alla soglia di rilievo comunitario". 
            - Il D.P.R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle  funzioni
          dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche se ad
          ordinamento autonomo". 
            - La legge n. 233/1978 reca: "Adeguamento dei  limiti  di
          somma previsti dagli articoli 7, 8  e  9  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.  748,  sulla
          disciplina    delle     funzioni     dirigenziali     nelle
          amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo". 
            -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge   n.   400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente: 
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare: 
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
            c) le materie in cui manchi la  disciplina  da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
            e) (soppressa). 
            2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
            I  regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali   non
          possono dettare norme contrarie a  quelle  dei  regolamenti
          emanati dal Governo.  Essi  debbono  essere  comunicati  al
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro
          emanazione. 
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".