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DECRETO-LEGGE 7 luglio 1995, n. 272

Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonchè norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/7/95.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1996)
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Testo in vigore dal: 10-7-1995
al: 8-9-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni concernenti la disciplina operativa delle partecipazioni
e  dei  proventi del Tesoro, nonche' in ordine agli organismi ed alle
procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 luglio 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
            Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
  1.  Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432,
e' sostituito dal seguente:
  "  1.  E'  istituito  presso  la Banca d'Italia un conto denominato
'Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato', di seguito denominato
'Fondo'.  Esso  ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste
dalla   presente  legge,  la  consistenza  dei  titoli  di  Stato  in
circolazione".
  2.  Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432,
l'alinea e' sostituito dal seguente:
  " 2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e' attribuita al
Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:".
  3.  Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   "h-bis)   l'importo   fino   a   lire  30.000  miliardi  a  valere
sull'autorizzazione  di  cui  all'articolo 3, comma 5, della legge 24
dicembre 1993, n. 539.".
  4.  Nell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, le lettere
c)  e  d)  del comma 1 sono soppresse ed il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
  "  2.  Gli  importi  relativi  ai  conferimenti  di  cui al comma 1
affluiscono   ad   appositi   capitoli   dello  stato  di  previsione
dell'entrata  per  essere  riassegnati  allo  stato di previsione del
Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.".
  5.  L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 4 (Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato). -
1.  I  conferimenti  di  cui  all'articolo 3 sono impiegati dal Fondo
nell'acquisto  dei  titoli  di  Stato  o  nel rimborso dei titoli che
vengono a scadere a decorrere dal 1 gennaio 1995.
   2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per
il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.
   3.   Sulle  giacenze  del  Fondo  la  Banca  d'Italia  corrisponde
semestralmente  un  tasso  di interesse pari a quello medio dei buoni
ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.
   4.  Al  Fondo  si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.".