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LEGGE 27 ottobre 1993, n. 432

Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

note: Entrata in vigore della legge: 17-11-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
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Testo in vigore dal:  1-1-1997
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Art. 3

Conferimenti al Fondo
1. Sono conferiti al Fondo:
a) i titoli di Stato di cui all'articolo 1, comma 1;
((
b) gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato
))
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 8 GENNAIO 1996, N. 6, CONVERTITO, SENZA MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 MARZO 1996, N. 110;
d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 8 GENNAIO 1996, N. 6, CONVERTITO, SENZA MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 MARZO 1996, N. 110;
e) il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi;
f) le eventuali assegnazioni da parte del Ministero del tesoro;
g) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;
h) i proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione.
h-bis) l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.
2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.