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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1994, n. 442

Regolamento concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Avvocatura dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-7-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2001)
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Testo in vigore dal: 30-7-1994
al: 7-11-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 8, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e
sulla  contabilita'  generale dello Stato, e successive modificazioni
ed il relativo regolamento approvato  con  regio  decreto  23  maggio
1924, n. 827;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979,
n. 718, di approvazione del regolamento per le gestioni  affidate  ai
consegnatari-cassieri delle amministrazioni dello Stato;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento
dell'Avvocatura  dello  Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, e successive modificazioni;
  Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;
  Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 27 gennaio 1994;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 giugno 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai  sensi  dell'art.  8
del   regio   decreto   18  novembre  1923,  n.  2440,  e  successive
modificazioni, per la loro natura, l'Avvocatura  dello  Stato  potra'
eseguire  in  economia, sempre che la competenza non spetti per legge
al Provveditorato generale dello Stato,  all'Istituto  Poligrafico  e
Zecca dello Stato, al Genio civile, sono i seguenti:
    a)  manutenzione  e  riparazione  di  mobili,  arredi,  utensili;
acquisto, noleggio,  installazione,  manutenzione  e  riparazione  di
macchine   d'ufficio,  di  apparecchiature  informatiche  e  relativo
software di base e applicativo,  nonche'  di  accessori  e  parti  di
ricambio;
    b)  manutenzione,  riparazione  ed adattamento locali demaniali e
dei relativi impianti; infissi  e  manufatti  adibiti  ad  uso  degli
uffici  dell'avvocatura  generale  dello  Stato  e  delle  avvocature
distrettuali, fatta salva la competenza degli uffici del Genio civile
per i lavori di straordinaria manutenzione;
    c) lavori di ordinaria manutenzione, adattamento e riparazione di
locali con  i  relativi  impianti,  infissi  e  manufatti,  presi  in
locazione  ad  uso delle avvocature distrettuali, nei casi in cui per
legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;
    d) riparazione, manutenzione e noleggio di autoveicoli e di altri
mezzi di trasporto; pagamento della tassa di  circolazione;  acquisto
di  carburanti  e  lubrificanti; acquisto di accessori; pagamento del
premio  di  assicurazione  R.C.,  da  effettuare  sulla  base   delle
condizioni  di cui alla convenzione di massima posta in essere tra il
Provveditorato generale dello Stato e la compagnia assicuratrice;
    e) manutenzione e riparazione di apparecchi di registrazione e di
riproduzione   amplificata   del   suono  e  dei  relativi  apparati;
manutenzione e riparazione di mezzi di trasmissione di  informazioni,
dati e documenti;
    f)   installazione,  manutenzione,  riparazione  e  modifiche  di
impianti,  apparecchiature  ed  attrezzature,  nonche'  acquisto   di
accessori e parti di ricambio;
    g)  spese  per  l'organizzazione di convegni, congressi, mostre e
dibattiti e spese  per  la  locazione  a  breve  termine  dei  locali
necessari ed i relativi impianti; spese per ospitalita' nei confronti
di delegazioni partecipanti a convegni e congressi;
    h)   partecipazione   di   avvocati  e  procuratori  e  impiegati
dell'Avvocatura  dello  Stato  a  convegni,  congressi,   conferenze,
riunioni,  mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su
temi di interesse per l'Avvocatura dello Stato;
    i)  spese   per   l'attuazione   di   corsi   di   formazione   e
perfezionamento   del   personale,   nonche'  la  partecipazione  del
personale a corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
    l) affitto di locali ed arredi a breve termine  con  attrezzature
di  funzionamento  per l'espletamento di concorsi ed esami quando non
sia possibile disporre di idonei locali demaniali;
    m)  abbonamenti  ed  acquisto  di  libri,  riviste  e   giornali,
periodici,  notiziari  e spese per rilegature; abbonamenti ad agenzie
d'informazione;
    n) spese postali, telegrafiche  e  telex  ed  altre  inerenti  al
servizio di comunicazione;
    o)  acquisto  di  generi di cartoleria, cancelleria, litografia e
fotografia;  acquisto  stampati  speciali;   acquisto   delle   toghe
d'avvocato e dei relativi accessori;
    p) acquisto decorazioni, medaglie e spese varie di rappresentanza
per  relazioni  pubbliche,  con  l'osservanza  dell'art.  141, quarto
comma, del regio decreto 23 maggio  1924,  n.  827,  come  sostituito
dall'art.  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 16 aprile
1973, n. 537;
    q) spese per trasporti, per spedizioni e noli, per imballaggio  e
facchinaggio;
    r)  spese per traduzioni, registrazioni e compensi ad interpreti,
da liquidarsi su presentazione di fattura, quando l'Avvocatura  dello
Stato non possa provvedervi con proprio personale;
    s)  spese per studi, indagini e ricerche, consulenza e assistenza
informatiche, connesse all'attivita' istituzionale;
    t)  spese  di  copia  e   stampa   tipografica   o   litografica,
memorizzazione  su supporti magnetici o simili degli atti di servizio
qualora ragioni di urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedere
direttamente;
    u)   spese   di   pulizia,   derattizzazione,    disinfestazione,
illuminazione,  riscaldamento  e  refrigerazione di locali; spese per
forniture di acqua e gas;
    v) acquisto di materiali ed oggetti  necessari  per  l'esecuzione
dei lavori e servizi;
    z)  spese  per accertamenti sanitari effettuati nei confronti del
personale in servizio presso l'Avvocatura dello Stato;
    aa) spese minute di ordine corrente, non  previste  nel  presente
comma, fino all'importo di lire 5.000.000.
  2.  Il  ricorso  alla  gestione  in  economia  di  tutti i lavori e
provvista di beni e servizi di cui alle lettere a), f), g),  h),  i),
r),  s),  t) e v), e' ammesso nei casi in cui il relativo importo non
sia superiore a lire 150.000.000, per quelle in cui alle lettere  b),
c),  d), e), l), m), n), o), p), q), v) e z), nei casi in cui non sia
superiore a lire 100.000.000.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Per il testo dell'intero art. 8 del R.D. n.  2440/1923
          si veda in nota all'art. 1.
             -  Il  R.D.  n.  827/1924  approva  il  regolamento  per
          l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilita'
          generale dello Stato.
             -  La legge n. 103/1979 reca: "Modifica dell'ordinamento
          dell'Avvocatura dello Stato".
             - La legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo  per  la
          razionalizzazione   e  la  revisione  delle  discipline  in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza territoriale".
             - Il D.Lgs. n. 29/1993  reca:  "Razionalizzazione  delle
          organizzazioni  delle Amministrazioni pubbliche e revisione
          della disciplina in materia di pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
          Note all'art. 1:
             -  L'art.  8  del  R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale dello Stato) cosi' recita:
             "Art.  8.  -  I  servizi  che per la loro natura debbono
          farsi in economia sono  determinati  e  retti  da  speciali
          regolamenti  approvati  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
             Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi
          in economia, in base ad  autorizzazione  data  con  decreto
          motivato   del   Ministro,   servizi   non   preveduti  dai
          regolamenti. Sara' in tal  caso  sentito  il  Consiglio  di
          Stato, ove l'importo superi le L. 30.000".
             Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo
          soprariportato    e'   stato   elevato,   da   ultimo,   di
          duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972,  n.  422,
          con  assorbimento  dell'aumento  disposto  dalla  legge  10
          dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto
          dall'art.  7  della  legge  13  maggio  1961,  n.  469  (L.
          3.000.000). Il limite attuale e' quindi "L. 7.200.000".
             -  L'art.  141,  quarto  comma,  del   regolamento   per
          l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la contabilita'
          generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924,  come
          sostituito  dall'art.  1  del  D.P.R.  n.   537/1973, cosi'
          recita:  "E'  vietato  disporre  di  qualsiasi  somma   sul
          capitolo  delle  spese casuali per provvedere ad oblazioni,
          concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa  che  abbia  fini
          estranei   ai   servizi  dell'amministrazione.  E'  vietato
          inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo 'spese  di
          rappresentanza'   per  provvedere  a  spese  estranee  alle
          esigenze inerenti alla carica rivestita".