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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 30 ottobre 1991, n. 408

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/01/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/02/2011)
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Testo in vigore dal: 12-1-1992
al: 18-2-2011
aggiornamenti all'articolo
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  il  decreto  ministeriale  21  marzo  1973,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile
1973,   concernente   la   disciplina   igienica   degli  imballaggi,
recipienti,  utensili  destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale;
  Visti i decreti ministeriali:
   3  agosto  1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 31
agosto 1974;
   27  marzo  1975,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10
aprile 1975;
   13  settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del
13 ottobre 1975;
   18  giugno  1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3
luglio 1979;
  2  dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19
dicembre 1980;
   25  giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21
luglio 1981;
   2  giugno  1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22
luglio 1982;
   20  ottobre  1982,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 340
dell'11 dicembre 1982;
   4  aprile  1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23
maggio 1985;
   7  agosto  1987, n. 395 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226
del 28 settembre 1987;
   18  gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del  20 marzo 1991, recanti modificazioni ed aggiornamenti al decreto
ministeriale 21 marzo 1973 sopracitato;
  Ritenuto  di  dover  provvedere a modificazioni ed integrazioni del
decreto 21 marzo 1973 gia' citato;
  Vista  la  relazione  della  Direzione  generale per l'igiene degli
alimenti e la nutrizione in data 24 novembre 1990;
  Visto  l'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica del 23
agosto 1982, n. 777;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 25 luglio 1991;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  1.  Nell'allegato II del decreto ministeriale 21 marzo 1973, citato
nelle  premesse, alla sezione 6 - Acciai inossidabili - sono inseriti
i seguenti tipi di acciai inossidabili:
   SIS 2377, corrispondente al DIN X2 Cr Ni Mo N 225;
   SIS  2389,  corrispondente alla sigla tedesca Werkstoff n. 14590 a
condizione  che  gli oggetti fabbricati con i due acciai citati siano
destinati esclusivamente:
     a)  ad  uso  ripetuto  di  breve  durata a caldo o a temperatura
ambiente;
     b)  ad  uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli
alimenti del tipo II di cui all'allegato III del decreto ministeriale
21 marzo 1973;
   SAF 2304, corrispondente al DIN X2 Cr Ni N 234.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

   Roma, 30 ottobre 1991

                                              Il Ministro: DE LORENZO

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1991
  Registro n. 13 Sanita', foglio n. 246



          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il  D.M.  21  marzo  1973  ha  dettato  la  disciplina
          igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a
          venire  in  contatto  con  le  sostanze  alimentari  o  con
          sostanze d'uso personale  per  quanto  attiene  i  seguenti
          materiali:
               a) materie plastiche;
               b) gomma;
               c) cellulosa rigenerata;
               d) carta e cartone;
               e) vetro;
               f) acciaio inossidabile.
             -   Il   testo   dell'art.  3  del  D.P.R.  n.  777/1982
          (Attuazione della direttiva (CEE)  n.  76/893  relativa  ai
          materiali  e agli oggetti destinati a venire a contatto con
          i prodotti alimentari) e' il seguente:
             "Art. 3. -  Con  decreti  del  Ministro  della  sanita',
          sentito  il  Consiglio  superiore di sanita', sono indicati
          per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto
          con le sostanze alimentari: i componenti  consentiti  nella
          loro  produzione,  i  loro  requisiti  di  purezza  e,  ove
          occorrano, le prove di cessione alle quali  i  materiali  e
          gli  oggetti  debbano  essere  sottoposti  per  determinare
          l'idoneita'  all'uso  cui  sono   destinati,   nonche'   le
          limitazioni,  le  tolleranze  e le condizioni d'impiego sia
          per i limiti  di  contaminazione  degli  alimenti  che  per
          eventuali  pericoli  risultanti  dal contatto orale.  Per i
          materiali e gli oggetti di materie plastiche, di gomma,  di
          cellulosa  rigenerata,  di  cartone,  di vetro e di acciaio
          inossidabile, valgono le disposizioni contenute nei decreti
          ministeriali  31  marzo  1973,  3 agosto 1974, 13 settembre
          1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980 e 25 giugno 1981.  Il
          Ministro  della  sanita', sentito il Consiglio superiore di
          sanita', procede  all'aggiornamento  e  alle  modifiche  da
          apportare   ai  decreti  di  cui  ai  precedenti  commi.  I
          materiali elencati alle lettere da a) ad  e)  dell'art.  11
          della  legge  30  aprile 1962, n. 283, devono corrispondere
          alle  prescrizioni  di  composizione  e  cessione  in  esse
          contenute  fino a che non vengano diversamente disciplinati
          con i  decreti  ministeriali  di  cui  al  primo  comma.  I
          contravventori  alle  disposizioni  contenute  nei  decreti
          ministeriali di cui al presente articolo sono puniti con la
          sanzione penale prevista dall'art. 11 della legge 30 aprile
          1962, n. 283".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.