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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1991, n. 368

Regolamento contenente le norme per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno agli organi collegiali centrali e periferici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/1992)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-12-1991

IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente le qualifiche funzionali ed i profili professionali relativi al personale dell'A.S.S.T., pubblicato nel 3 supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5 del 1983;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, concernente le qualifiche funzionali ed i profili professionali relativi al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel 6 supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 9 del 1983;
Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1982, che ha approvato il regolamento contenente le norme per la elezione dei rappresentanti del personale in seno agli organi collegiali centrali e periferici delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel Bollettino straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 8 del 1982;
Rilevata la necessità di procedere ad una revisione e ad un aggiornamento del predetto regolamento elettorale;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Ritenuto di non poter accogliere il suggerimento espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni relativamente ad una nuova formulazione degli articoli 12 e 14 dello schema che preveda la rappresentabilità dei vigilanti di quinta categoria unitamente a quella di quarta categoria in quanto tale proposta non appare conforme ai criteri ispiratori dell'attuale ordinamento del personale;
Ritenuto di non poter accogliere il suggerimento espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni relativamente alla sostituzione, all'art. 19, comma 9 dello schema, della espressione "responsabili delle organizzazioni sindacali" con quella di "segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali" in quanto l'individuazione di un preciso organo statutario potrebbe determinare difficoltà interpretative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della succitata legge n. 400/1988 (nota n. GM 60527/4075 DL/CR del 31 luglio 1991); ADOTTA il seguente regolamento:

Art. 1

Limiti di applicazione del regolamento - Definizioni
1. Le norme del presente regolamento si applicano per le elezioni dei rappresentanti del personale nei seguenti organi delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
1) consiglio di amministrazione;
2) commissioni consultive provinciali per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
3) commissioni consultive di zona per il personale dell'A.S.S.T.;
4) commissione centrale per gli uffici locali;
5) commissioni provinciali per gli uffici locali.
2. Ai fini del presente regolamento:
a) le dizioni "dipendenti P.T." e "personale P.T." indicano tutto il personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, escluso quello di cui al successivo punto b);
b) le dizioni "dipendenti U.L.A." e "personale U.L.A." indicano tutto il personale degli uffici locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;
c) le dizioni "dipendenti telefonici" e "personale telefonico" indicano il personale dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
d) la dizione "categoria e/o/ categorie" deve intendersi riferita alle qualifiche funzionali comprese nella categoria o nelle categorie stesse, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, così come modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e dai decreti ministeriali di attuazione, nonché dall'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti
Note alle premesse
- Il R.D.L. n. 520/1925 detta disposizioni circa l'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica.
- La legge n. 119/1958 detta disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento della carriera del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
- La legge n. 1406/1961 integra e modifica la legge n. 119/1958
- La legge n. 81/1963 modifica ed integra la legge 119/1958 per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Il D.P.R. n. 1417/1967 aggiornato con le leggi 27 luglio 1967, n. 652, e 12 marzo 1968, n. 259, approva il testo unico della legge sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale.
- La legge n. 249/1968 delega il Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.
- La legge n. 325/1968 detta le norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
- La legge n. 775/1970 modifica ed integra la legge n. 249/1968 riguardante la delega per il riordinamento della pubblica amministrazione.
- La legge n. 370/1974 reca norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS.
- Il D.P.R. n. 721/1977 modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, detta disposizioni per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.
- La legge n. 101/1979 reca: "Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico".
- La legge n. 797/1981 reca: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto Ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1.
- Il D.P.R. 1417/1967 approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 797/1981 e dell'art. 54 del D.P.R. n. 269/1987.
"Art. 3 legge n. 797/1981 (Declaratorie di categorie). - Con effetto dal 1 gennaio 1982 le declaratorie di categorie, di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono modificate come segue:
Categoria I: Attività semplici.
Attività elementari, manuali e non, per il cui servizio non si richiede alcuna specifica preparazione.
Categoria II: Attività semplici con conoscenze elementari.
Attività semplici, manuali e non, il cui esercizio richiede preparazione e conoscenze elementari, compresi i servizi di anticamera e di semplice custodia.
Categoria III: Attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.
Attività tecnico-manuali che presuppongono tecniche non specifiche di esecuzione elementare o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.
Categoria IV: Attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.
Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico- manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel ramo, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di proce- dure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nell'esecuzione.
Categoria V: Attività con conoscenze specialistiche e responsabilità di gruppo.
Attività amministrative, contabili e tecniche richiedenti qualificata preparazione tecnico-professionale e conoscenza della tecnologia del lavoro o perizia nell'esecuzione, espletata con autonomia di disimpegno, nei limiti delle norme regolamentari. Possono comportare responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altri lavoratori a minor contenuto professionale organizzati in gruppi formali o in piccole unità opera- tive.
Categoria VI: Attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative.
Attività amministrativo-contabili o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpegno, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sottordinate.
Può essere prevista altresì attività di ispezione contabile, nonché qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attività di studi e ricerca, di progettazione, di collaudo e di controllo ispettivo.
Categoria VII: Attività con preparazione professionale ed eventuale responsabilità di unità organiche.
Attività amministrativo-contabili e tecniche , richiedenti preparazione professionale specializzata, comportante ampi margini di valutazione per il perseguimento dei risultati da conseguire, con facoltà di iniziativa, proposta e decisione nell'ambito di direttive generali; comportano collaborazione istruttoria o di studio e ricerca, nel campo amministrativo, di progettazione direzione di lavori, collaudo ed analisi in quello tecnico implicante qualificato apporto professionale, nonche controllo ispettivo, qualificata ispezione contabile e direzione di uffici e impianti costituenti unità organiche di media entità o grandi ripartizioni interne di unità organiche di rilevante entità.
La preposizione alle unità organiche o alle grandi ripartizioni interne delle unità organiche di rilevante entità comporta la piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
Categoria VIII: Attività con elevata specializzazione professionale ed eventuale responsabilità di grandi unità organiche.
Attività amministrative, tecniche o ispettive e di stu- dio e ricerca, analisi e progettazione, direzione dei lavori e collaudi, coordinamento e promozione, elaborazione di piani e programmi, controllo e verifica dei risultati, richiedenti preparazione professionale altamente specializzata ed autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi in ordine agli indirizzi ed agli obbiettivi da conseguire, nonché di direzione di uffici, servizi e impianti costituenti unità organiche di rilevante entità e relativa ispezione contabile, o di funzioni vicarie di dirigenti previa formale attribuzione.
Vi è connessa responsabilità organizzativa e responsabiltà diretta delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dalle unità organiche sottordinate".
"Art. 54 D.P.R. n. 269/1987 (Nona qualifica funzionale).
- 1. Il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dall'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1986, n. 78, espleta le seguenti funzioni:
a) sostituzione del dirigente in caso di assensa o impedimento;
b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare;
c) collaborazione diretta all'attività di direzione espletata dal dirigente;
d) direzioni di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessità non riservati a qualifiche dirigenziali;
e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificate, richiedenti capacità professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scentifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione post- universitarie;
f) attività ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attività programmata, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi".