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LEGGE 28 ottobre 1970, n. 775

Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/1975)
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Testo in vigore dal:  10-11-1970

Art. 7



All'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, le parole da "All'articolo 146, dello Statuto" sino a "organizzazione sindacale che ha proposto la terna stessa" sono sostituite dalle seguenti:
"All'articolo 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
la lettera d) del primo comma è sostituita dalla seguente:
d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Ministro. I rappresentanti predetti sono eletti direttamente da tutto il personale secondo un regolamento che sarà emanato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo".
Dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
"Le norme contenute nei precedenti commi, nonché quelle contenute nel successivo articolo 8 sono applicate ai consigli di amministrazione di tutti i Ministeri. Le rappresentanze, con le relative modalità, di cui alla lettera d) del primo comma, sono estese agli organi collegiali comunque denominati che esercitano in tutto o in parte le attribuzioni dei consigli di amministrazione presso il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura generale dello Stato, l'Istituto centrale di statistica nonché alle commissioni di avanzamento del personale e organismi similari".
Nell'ultimo comma, dopo le parole: "dai rispettivi ordinamenti" sono aggiunte le parole: "salvo quanto previsto alla lettera d) del primo comma per quanto attiene il numero minimo dei rappresentanti del personale e dei membri supplenti".