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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1989, n. 296

Regolamento in materia di accesso alle qualifiche funzionali del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e di procedimenti semplificati di accesso alle varie qualifiche per il personale in servizio, a norma degli articoli 2, comma 1, e 6, comma 2, della legge 15 ottobre 1986, n. 664.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/9/1989
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vigente al 10/06/2026
  • Articoli
  • ACCESSO ALLE QUALIFICHE FUNZIONALI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO
    DELL'AVVOCATURA DELLO STATO.
    Capo I
    MODALITÀ DI ACCESSO ALLE SINGOLE QUALIFICHE
    E PROCEDURE DEI RELATIVI CONCORSI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ACCESSO ALLE QUALIFICHE FUNZIONALI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO
    DELL'AVVOCATURA DELLO STATO.
    Capo II
    DESTINAZIONE DEI VINCITORI
  • 6
  • ACCESSO ALLE QUALIFICHE FUNZIONALI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO
    DELL'AVVOCATURA DELLO STATO.
    Capo III
    DISPOSIZIONE TRANSITORIA
  • 7
  • PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI DI ACCESSO ALLE VARIE QUALIFICHE PER IL
    PERSONALE IN SERVIZIO.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • DISPOSIZIONE FINALE
  • 14
  • Allegati
Testo in vigore dal:  7-9-1989

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78;
Sulla proposta dell'Avvocato generale dello Stato;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni generali
1. L'accesso ai ruoli organici del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato avviene mediante concorsi pubblici - banditi con decreto dell'Avvocato generale dello Stato - ovvero nelle altre forme previste dalla legge.
2. I concorsi sono banditi su base nazionale, con possibilità di previa ripartizione dei posti tra le sedi distrettuali, secondo le modalità di cui al successivo capo II. Per l'accesso alle qualifiche inferiori alla settima i concorsi possono essere banditi anche su base decentrata, distrettuale o regionale, ai fini dell'assunzione presso l'avvocatura generale ovvero presso determinate avvocature distrettuali.
3. Le commissioni esaminatrici, composte secondo le disposizioni del presente capo, sono nominate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato. Con il medesimo decreto, o successivo, sono nominati il presidente, i componenti e il segretario supplenti, nonché gli eventuali membri aggiunti a norma dell'art. 3, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
4. Le graduatorie sono approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato e vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 686/1957 è il seguente: "Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere o per materie speciali".