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DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1989, n. 4

Misure urgenti in tema di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-01-1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 marzo 1989, n. 85 (in G.U. 10/03/1989, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  10-1-1989 al: 10-3-1989
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare le dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, in favore del personale degli enti e delle aziende portuali, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, dei lavoratori delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonché dei dipendenti del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e dei controllori merci del porto di Venezia, il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è differito al 31 dicembre 1990, nel limite di mille unità per ciascun anno. Il relativo onere, valutato in lire 20 miliardi annui, fa carico alle disponibilità residue del capitolo 4548 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì differito al 31 dicembre 1989 il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, nel limite di mille unità. Al relativo onere, valutato in lire 127 miliardi per il triennio 1989-1991, si provvede, quanto a lire 119 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori portuali".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Le nuove dotazioni organiche del personale di cui ai commi 1 e 2 sono determinate, per l'anno 1989, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per l'anno 1990, entro il 31 dicembre 1989, con le procedure di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Con le medesime procedure sono altresì stabiliti i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, ivi compresa la determinazione della media mensile d'impiego dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali.
5. Continuano ad applicarsi, per l'anno 1989, le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 10- bis, e 11 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, nonché dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.