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DECRETO-LEGGE 17 dicembre 1986, n. 873

Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 1987, n. 26 (in G.U. 17/02/1987, n.39).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1997)
Testo in vigore dal:  17-2-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

1. Ai lavoratori posti fuori produzione, ai sensi dell'articolo 7, è corrisposta, con effetto dal 1 marzo 1987 e per la durata della sospensione, una indennità pari all'importo di trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni. Il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori della compagnia del ramo industriale e della compagnia carenanti del porto di Genova, disposto dalla legge 13 agosto 1984 n.
469 è prorogato con la legge 8 gennaio 1986, n. 6,
((è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1987))
.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma 1, per periodi, complessivamente, non superiori a ventidue mesi.
3. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 al lavoratore interessato provvede direttamente l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria.
4. I periodi di sospensione per i quali è corrisposta la indennità di cui al comma 1 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la, vecchiaia e i superstiti e per la determinazione della relativa misura. Per detti periodi l'accredito contributivo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'indennità per i dipendenti degli enti portuali. Per le compagnie e gruppi portuali l'accredito è calcolato sulla base dei salari medi contrattuali fissati per la giornata retributiva ai fini del pagamento dei salari differiti.
5. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione di cui al comma 4 sono versate dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria - separata contabilità degli interventi straordinari, alle gestioni assicurative rispettivamente competenti secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.
6. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Gli oneri sostenuti per l'erogazione della indennità e per gli accrediti di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato e rimborsati annualmente alla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria - separata contabilità degli interventi straordinari.
8. In relazione alle operazioni di cui al presente articolo, sono disposti dal Ministro del tesoro a favore dell'INPS, a rimborso delle somme dallo stesso erogate,
((contributi nella misura di lire 50 miliardi per l'anno 1987))
e di lire 21 miliardi per l'anno 1988.