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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 luglio 1987, n. 570

Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese della pesca e dell'acquicoltura danneggiate dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/02/1988
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vigente al 14/05/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  27-2-1988

Il MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
Visto il decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, concernente provvidenze a favore delle imprese danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1987, n. 120, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza, tra l'altro, nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987;
Visto l'art. 6, comma 9, che estende le disposizioni di cui al citato art. 12 alle imprese danneggiate dalla violenta tromba d'aria e dal nubifragio che hanno interessato la zona orientale del comune di Salerno nel mese di novembre 1985 e le zone dell'Ogliastra e del Sarrabus della Sardegna nei mesi di settembre e ottobre 1986;
Visto in particolare il comma quinto, del suddetto art. 12, in base al quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile, determina le procedure per l'accesso ai contributi nei settori della pesca e dell'acquicoltura;

Considerato

che il Ministro del tesoro, con propri provvedimenti, impartirà le necessarie istruzioni per l'applicazione delle provvidenze di propria competenza previste dal citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1951, n. 50; Decreta:

Art. 1

Soggetti beneficiari

Sono ammissibili al contributo a fondo perduto previsto dall'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, modificato dall'art. 12, comma quarto, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1987, n. 120, le imprese, aventi meno di trecento dipendenti, che esercitano la pesca marittima o conducono impianti di acquicoltura, i cui stabilimenti siano ubicati nei comuni che verranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, e siano stati realizzati in conformità alle disposizioni in materia edilizia ed urbanistica.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 12, commi 2, 3, 4 e 5, del D.L. n. 8/1987, è riportato nelle note al D.P.C.M. 8 luglio 1987, pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale.
- La legge n. 198/1985 reca: "Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985.
Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590".
- Le provvidenze di competenza del Ministero del tesoro sono quelle previste all'art. 3 (finanziamenti agevolati con la garanzia sussidiaria dello Stato) e all'art. 5 (contributi fino al 20% del danno) della legge 13 febbraio 1952, n. 50.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 della legge n. 826/1980 combinato con il disposto del quarto comma dell'art. 12 del D.L. n. 8/1987, è il seguente:
"Art. 6. - Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed agli artigiani, il cui danno accertato non superi l'importo di lire 30 milioni, può essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90% del danno accertato e non superiore comunque a lire 10 milioni".
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 198/1985 è riportato nelle note al D.P.C.M. 8 luglio 1987, pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale.