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DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1987, n. 1

Proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 06 marzo 1987, n. 64 (in G.U. 07/03/1987, n.55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal: 5-1-1987
al: 11-8-1989
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di disporre la
proroga   di  taluni  termini  in  materia  di  lavori  pubblici,  di
protezione civile e di servizio antincendi in taluni aeroporti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 1986;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  dei lavori pubblici, per il coordinamento
della   protezione  civile,  dei  trasporti,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  I termini per l'attuazione dei piani, e per la realizzazione di
tutte  le opere previste dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962,
n. 1549, gia' prorogati da ultimo con decreto-legge 30 dicembre 1985,
n.  791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,
n.  46,  nonche'  i  termini per le relative procedure espropriative,
sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1989.
  2.   Il   termine   indicato   all'articolo  1-bis,  comma  5,  del
decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, e' prorogato al 30 giugno 1987.
  3.  Il  termine  di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967,
concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili
negli istituti penitenziari, modificata con l'articolo 20 della legge
30  marzo 1981, n. 119, e con leggi 25 gennaio 1983, n. 14, e 2 marzo
1985,  n. 55, e' prorogato fino al 31 dicembre 1988. Per l'esecuzione
in   economia  degli  interventi  di  edilizia  penitenziaria  e  per
l'acquisizione  di  beni  e  servizi  di  competenza  della Direzione
generale  per  gli  istituti  di  prevenzione e pena del Ministero di
grazia  e  giustizia,  il limite di spesa previsto per il funzionario
delegato e' elevato a lire 100 milioni.