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LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1549

Integrazioni e modificazioni della legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990)
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Testo in vigore dal:  4-6-1990
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Art. 9

(Termini di effettuazione delle opere)


I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere, previste dalla presente legge e dalla legge 24 agosto 1941, n. 1044, nonché i termini per le relative procedure espropriative, sono fissati al 31 dicembre 1972.
Alla stessa data sono prorogati i termini di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 102. (2) (2a) (3) (4) (5) (6)
((7))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 1972, n. 906 ha disposto (con l'articolo unico) che "Tutti i termini previsti dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, sono prorogati fino al 31 dicembre 1977."
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AGGIORNAMENTO (2a)
La L. 28 aprile 1976, n. 237 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "I termini per il completamento dei lavori del canale Milano-Cremona-Po, di cui all'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, sono prorogati al 31 dicembre 1982."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 27 dicembre 1977, n. 989 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini per l'attuazione dei piani e delle procedure espropriative di cui all'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati con la legge 23 dicembre 1972, n. 906, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1982."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 10 marzo 1983, n. 74 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previsti dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati con le leggi 23 dicembre 1972, n. 906, 28 aprile 1976, n. 237 e 27 dicembre 1977, n. 989, nonché i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1985, con decorrenza dal 1 gennaio 1983."
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 791 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1986, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati con le leggi 23 dicembre 1972, n. 906, 28 aprile 1976, n. 237, 27 dicembre 1977, n. 989, e 10 marzo 1983, n. 74, nonché i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1986."
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 3 gennaio 1987, n. 1, convertito, senza modificazioni, dalla L. 6 marzo 1987, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini per l'attuazione dei piani, e per la realizzazione di tutte le opere previste dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati da ultimo con decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, nonché i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1989."
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 3 gennaio 1987, n. 1, convertito, senza modificazioni, dalla L. 6 marzo 1987, n. 64, come modificato dalla L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "il termine del 31 dicembre 1989 fissato dal presente articolo per il proseguimento dell'attività del consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991."
La stessa L. ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990".