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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1985, n. 791

Provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonchè di calamità naturali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n. 46 (in G.U. 01/03/1986, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal: 31-12-1985
al: 12-1-1986
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  disporre  la
proroga di taluni termini in materia di lavori pubblici, trasporti  e
calamita', nonche' di adottare misure  in  favore  delle  popolazioni
colpite dai recenti eventi all'Agip di Napoli e nei comuni della zona
etnea; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 dicembre 1985; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dei lavori  pubblici,  per  il  coordinamento
della protezione civile, dell'interno, delle finanze, dei  trasporti,
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo  1965,
n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 
431, e successive modificazioni ed integrazioni, gia'  prorogate  con
l'articolo 2 della legge 28 dicembre 1982,  n.  945,  in  materia  di
semplificazione e accertamento delle procedure per  l'approvazione  e
la gestione dei lavori pubblici, con  il  decreto-legge  29  dicembre
1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27  febbraio
1984, n. 18, e  con  il  decreto-legge  22  dicembre  1984,  n.  901,
convertito, con modificazioni, nella legge 1 marzo 1985, n. 42,  sono
ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986. 
  2. Per i progetti  di  importo  superiore  a  lire  un  miliardo  e
relativi ad opere a cura dell'ANAS, la sospensione  dell'applicazione
dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di
cui all'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 
124, convertito, con modificazioni, nella legge 13  maggio  1965,  n.
431, e successive modificazioni ed integrazioni, gia'  prorogata  con
il  decreto-legge  29  dicembre  1983,  n.   747,   convertito,   con
modificazioni, nella  legge  27  febbraio  1984,  n.  18,  e  con  il
decreto-legge   22   dicembre   1984,   n.   901,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 10 marzo 1985,  n.  42,  e'  ulteriormente
prorogata fino al 31 dicembre 1986. 
  3. Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo  1
della legge 3 gennaio 1978, n. 1, gia' prorogate con il decreto-legge
29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella  legge
27 febbraio 1984, n. 18, e con il decreto-legge 22 dicembre 1984,  n.
901, convertito, con modificazioni, nella legge 10 marzo 1985, n. 42,
sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986. 
  4. L'attivita' e il funzionamento dell'Ispettorato generale per  le
zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 di  cui  all'articolo  17
della legge 7 marzo 1981, n. 64, gia' prorogati dalla legge 13 agosto
1984, n. 462, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre  1987.
Per  far  fronte  agli  oneri  di  carattere  generale  connessi   al
funzionamento del predetto  Ispettorato,  la  spesa  autorizzata  con
l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre  1983,  n.  747,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984,  n.  18,
e' elevata a lire 900 milioni cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9051 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici  per  gli  anni  1986  e
1987. Le funzioni di capo dell'ispettorato  generale  possono  essere
affidate al provveditore alle opere pubbliche della Sicilia. 
  5. I termini per l'attuazione dei piani e per la  realizzazione  di
tutte le opere previste dall'articolo 9 della legge 10 ottobre  1962,
n. 1549, gia' prorogati con le leggi 23 dicembre  1972,  n.  906,  28
aprile 1976, n. 237, 27 dicembre 1977, n. 989, e 10  marzo  1983,  n.
74, nonche' i termini per le relative procedure  espropriative,  sono
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1986.