stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  18-4-1986
aggiornamenti all'articolo

Art. 20

((Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture da eseguirsi a cura dell'ANAS, direttamente o in concessione, il parere degli organi consultivi dell'Azienda, nell'ambito della rispettiva competenza, sostituisce il parere del Consiglio di Stato))
.
----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1965, n. 431, ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "È sospesa l'applicazione dell'art. 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59."
----------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito ocn modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n. 18, ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere da eseguire a cura dell'A.N.A.S., la sospensione dell'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di cui all'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni, già disposta fino al 31 dicembre 1983, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1984."
----------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 22 dicembre 1984, n. 901, convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1985, n. 52, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere a cura dell'ANAS, la sospensione dell'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di cui all'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogata, fino al 31 dicembre 1984, dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1985."