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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1985, n. 791

Provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonchè di calamità naturali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n. 46 (in G.U. 01/03/1986, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  31-12-1985 al: 12-1-1986
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga di taluni termini in materia di lavori pubblici, trasporti e calamità, nonché di adottare misure in favore delle popolazioni colpite dai recenti eventi all'Agip di Napoli e nei comuni della zona etnea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile, dell'interno, delle finanze, dei trasporti, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n.
431, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogate con l'articolo 2 della legge 28 dicembre 1982, n. 945, in materia di semplificazione e accertamento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici, con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 1 marzo 1985, n. 42, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986.
2. Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere a cura dell'ANAS, la sospensione dell'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di cui all'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n.
124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogata con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 10 marzo 1985, n. 42, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1986.
3. Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, già prorogate con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, e con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 10 marzo 1985, n. 42, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986.
4. L'attività e il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, già prorogati dalla legge 13 agosto 1984, n. 462, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1987.
Per far fronte agli oneri di carattere generale connessi al funzionamento del predetto Ispettorato, la spesa autorizzata con l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è elevata a lire 900 milioni cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1986 e 1987. Le funzioni di capo dell'ispettorato generale possono essere affidate al provveditore alle opere pubbliche della Sicilia.
5. I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati con le leggi 23 dicembre 1972, n. 906, 28 aprile 1976, n. 237, 27 dicembre 1977, n. 989, e 10 marzo 1983, n. 74, nonché i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1986.