stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 20 novembre 1981, n. 663

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
nascondi
Testo in vigore dal: 26-11-1981
al: 24-1-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di provvedere  alla  graduazione
temporale  della  esecuzione  degli  sfratti  per   fronteggiare   la
eccezionalita'  della  situazione  di   carenza   di   disponibilita'
abitative nonche' al rilancio del  settore  produttivo  dell'edilizia
residenziale pubblica e privata; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 novembre 1981; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dei  lavori  pubblici,   di   concerto   con   i   Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del  tesoro,  del
bilancio e  della  programmazione  economica  e  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  L'apporto finanziario dello Stato previsto  dall'art.  35,  lettera
c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, modificato  dall'art.  24  del
decreto-legge   15   dicembre   1979,   n.   629,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e'  aumentato  di
lire 600 miliardi. 
  Al maggiore onere  di  cui  al  precedente  comma  si  provvede,  a
decorrere dall'anno 1983, mediante appositi stanziamenti nello  stato
di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1983  lo  stanziamento
viene determinato in lire 200 miliardi. 
  I fondi di cui al primo comma del presente articolo sono  destinati
a far fronte ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  di
programmi finanziati ai sensi dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, e, per la parte eccedente, ai nuovi programmi costruttivi. 
  Per la copertura dei maggiori oneri derivanti da aumento del limite
massimo di mutuo e  del  costo  del  denaro  per  gli  interventi  di
edilizia agevolata deliberati  dalle  regioni  per  i  programmi  del
quadriennio 1978-81 di cui alla legge  5  agosto  1978,  n.  457,  e'
autorizzato nell'anno 1982 il limite di impegno di lire 95 miliardi. 
  La messa a disposizione e l'erogazione dei fondi integrativi di cui
ai commi precedenti e' disposta  dal  CER,  sino  alla  data  del  31
dicembre 1982 e secondo le procedure fissate dal Comitato medesimo ai
sensi dell'art. 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 457,  in
relazione all'effettivo stato  di  attuazione  dei  programmi  i  cui
interventi siano stati appaltati nel rispetto dei termini prefissati. 
  Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma,
lettere a) e c), dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978,  n.  457,  e'
autorizzata per il quadriennio 1982-85 l'assegnazione  agli  istituti
autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonche' ai comuni  per
gli interventi di recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente,  la
somma  di  lire  5.200  miliardi,  alla  cui  copertura  si  provvede
mediante: 
    a) i proventi, rientri e le altre entrate previste dalle  lettere
a) e b) dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi allo
stesso quadriennio 1982-85; 
    b) l'apporto dello Stato  di  lire  2.000  miliardi  a  decorrere
dall'anno 1983. Per il 1983 lo stanziamento e'  determinato  in  lire
500 miliardi. 
  Per il 1982 il CER e' autorizzato ad utilizzare per  le  necessita'
di cui ai commi precedenti le disponibilita' dell'art. 13 della legge
5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 600 miliardi. 
  Il Ministro del tesoro provvedera' con le disponibilita' del 1983 a
reintegrare  le  somme  cosi'  anticipate  dalla  Cassa  depositi   e
prestiti. 
  Per gli interventi di edilizia agevolata di  cui  al  primo  comma,
lettera b), dell'art. 1  della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  e'
autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1982, 1983, 1984,  1985
il limite di impegno di lire  100  miliardi  per  la  concessione  di
contributi di cui all'articolo 16 della citata legge. 
  La comunicazione di cui al n. 5 dell'art. 9 della  legge  5  agosto
1978, n. 457, cui la regione e' tenuta  nei  confronti  dei  soggetti
destinatari dei finanziamenti e dei comuni interessati, va effettuata
entro 30 giorni dalla predisposizione da parte della  stessa  regione
dei programmi e delle relative localizzazioni. 
  Le regioni sono tenute ad espletare i bandi  di  concorso  previsti
dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457,  integrato  dall'art.
13-ter della legge 15 febbraio 1980, n. 25, entro il  termine  di  un
anno dall'approvazione dei programmi previsti dal numero 5  dell'art.
9 della legge 5 agosto  1978,  n.  457,  cosi'  come  modificato  dal
precedente comma  del  presente  articolo.  Qualora  la  regione  non
provveda, si applica l'art. 11 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.
629, cosi' come modificato dal settimo comma dell'art. 5 del presente
decreto. 
  I fondi di cui  ai  precedenti  commi  che  rimangono  inutilizzati
possono essere destinati alla copertura degli oneri comunque connessi
alla realizzazione dei programmi costruttivi  previsti  nel  presente
decreto.