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DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 629

Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.15 febbraio 1980, n. 25 (in G.U. 16/02/1980, n.46).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
Testo in vigore dal:  19-12-1979

Art. 24


All'onere di lire 400 miliardi di cui all'art. 7 si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte al cap. 7792 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, relativo all'apporto dello Stato per l'edilizia sovvenzionata previsto dall'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Al fine di reintegrare l'ammontare del predetto apporto dello Stato viene aumentato di lire 400 miliardi l'importo di lire 700 miliardi stabilito, per l'anno 1981, dal richiamato art. 35.
La Cassa depositi e prestiti, in conto dei fondi messi a disposizione di ogni singolo comune dal Ministero dei lavori pubblici, provvede all'erogazione dei fondi stessi sulla base della domanda del comune corredata dalla copia del contratto di acquisto.
Il riscontro della Corte dei conti viene effettuato in via successiva.
Qualora si manifesti la necessità di erogazioni, nel corso dell'anno 1980, per far fronte sia agli oneri connessi all'attuazione dell'art. 7 sia agli interventi programmati nel biennio 1980-81, che richiedano anche l'impiego dell'apporto di lire 400 miliardi sopra indicato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale aventi una durata non superiore a dodici mesi, da disciplinarsi ai sensi del titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Conseguentemente alle modifiche predette, la ripartizione degli stanziamenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, prevista dalla tabella A allegata alla legge 21 dicembre 1978, n. 843, viene così determinata:

Ministero del tesoro anno 1980: lire 160.000 milioni; anno 1981: lire 1.160.000 milioni.