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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1980, n. 285

Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1980, n. 441 (in G.U. 19/08/1980, n.226).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/1981)
Testo in vigore dal: 2-5-1981
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare in
via  transitoria  le  funzioni  di  assistenza sanitaria delle unita'
sanitarie locali;
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri del 30 giugno
1980;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita',  di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  e  del  lavoro e della
previdenza sociale;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  L'esercizio  delle  funzioni  di  assistenza  sanitaria  svolte dai
commissari  liquidatori  di  cui  alla  legge 29 giugno 1977, n. 349,
cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Ove l'effettivo funzionamento delle unita' sanitarie locali non sia
possibile  entro  la  data  indicata nel precedente comma il Ministro
della  sanita', su richiesta dei presidenti delle regioni interessate
o  delle  province  autonome  di  Trento e Bolzano, ovvero di propria
iniziativa,  dispone la continuazione della gestione commissariale di
cui  al  precedente  comma per l'esercizio delle attivita' sanitarie,
che  ha  luogo  secondo  le  direttive delle regioni o delle province
stesse, fino al termine massimo del 31 dicembre 1980.
  Ai  commi  sesto  e  settimo  dell'articolo  5 del decreto-legge 30
dicembre  1979,  n. 663, cosi' come, sostituiti nell'articolo 1 della
legge  29  febbraio 1980, n. 33, di conversione del predetto decreto,
le  parole:  "Fino  alla  emanazione  della"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla"
  La  mancata  approvazione,  entro il 31 dicembre 1980, da parte dei
consigli  regionali  dei provvedimenti di cui all'art. 61 della legge
23   dicembre   1978,   n.   833,  potra'  essere  valutata  ai  fini
dell'applicazione dell'art. 126, comma primo, della Costituzione.
  La  data  prevista  nel  primo  comma  dell'art.  77 della legge 23
dicembre   1978,   n.  833,  per  la  cessazione  delle  gestioni  di
liquidazione degli enti di cui al precedente primo comma e' prorogata
al 31 dicembre 1980. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  30 aprile 1981, n. 678 convertito con modificazioni dalla
L.  27 giugno 1981, n. 331 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine
del   31   dicembre  1980  di  cui  all'art.  1,  ultimo  comma,  del
decreto-legge  1 luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto
1980, n. 441, e' prorogato fino al termine massimo del 30 giugno 1981
o  al  termine  piu' breve da fissarsi con decreto del Ministro della
sanita',  di  concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza  sociale,  per  gli  adempimenti di liquidazione di cui ai
commi  terzo  e  quarto dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n.
833,  nonche' per gli eventuali adempimenti di gestione connessi alla
attivita'  di assistenza di cui al primo comma del presente articolo,
ove  richiesti  dalle  regioni o province autonome con oneri a carico
degli   stanziamenti   alle  stesse  assegnati  sul  fondo  sanitario
nazionale."