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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1977, n. 942

Provvedimenti in materia previdenziale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n. 41 (in G.U. 28/02/1978, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1996)
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Testo in vigore dal: 31-12-1977
al: 28-2-1978
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
provvedimenti  in  materia  previdenziale  la  cui  applicazione deve
decorrere a partire dal 1 gennaio 1978;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di  concerto  con  i  Ministri  per  il  bilancio e la programmazione
economica, per le finanze e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A   tutte  le  pensioni  erogate  dalle  gestioni  obbligatorie  di
previdenza  sostitutive  o  integrative  dell'assicurazione  generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i superstiti dei
lavoratori  dipendenti, o che ne comportino l'esclusione o l'esonero,
nonche' alle pensioni erogate dall'Ente nazionale assistenza agenti e
rappresentanti di commercio (ENASARCO), e' estesa, in sostituzione di
quella   vigente   per   ciascun   trattamento,  la  normativa  della
perequazione   automatica  delle  pensioni  del  fondo  pensioni  dei
lavoratori  dipendenti  di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975,
n.  160;  dal  1  gennaio  1978  alle  dette  pensioni, in esecuzione
dell'art.  10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano, per la
perequazione   automatica,   gli   aumenti   previsti   dal   decreto
ministeriale 20 ottobre 1977.
  In sede di prima applicazione:
    gli  aumenti  spettano  anche alle pensioni di cui al primo comma
liquidate  nel primo semestre del 1977, qualora tale effetto sia gia'
previsto dalle discipline in vigore nei rispettivi ordinamenti;
    relativamente   ai  lavoratori  iscritti  al  fondo  speciale  di
previdenza  per  i  dipendenti  dall'Ente nazionale energia elettrica
(ENEL)  e  dalle aziende elettriche private, l'aumento delle pensioni
derivante   dall'applicazione   del   presente   articolo  assorbe  e
sostituisce,  fino a concorrenza, gli aumenti delle pensioni maturate
con   decorrenza   1  luglio  1977  in  dipendenza  dell'applicazione
dell'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079.
  Dalle  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono esclusi i
trattamenti  di  pensione ai quali si applica la disciplina contenuta
nell'art.  1  della  legge  29  aprile  1976,  n. 177, concernente il
collegamento  delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle
retribuzioni,  nonche'  i  trattamenti di pensione previsti dall'art.
14, secondo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.
  Nulla  e'  innovato  per  quanto concerne i limiti massimi previsti
dalle  discipline  in  vigore  ai  fini del calcolo degli aumenti per
perequazione automatica delle pensioni.