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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1966, n. 1168

Contingenti tariffari a dazio ridotto.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-1-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati;
Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


Dal 1 agosto 1966 all'11 settembre 1966, per la "carne congelata della specie bovina domestica in quarti anteriori e pezzi disossati" (voce della tariffa ex 02.01-A-II) destinata alla trasformazione sotto controllo doganale, proveniente da Paesi estranei alla Comunità economica europea, si applica il dazio del 13,70% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 12.000 espresse in carne non disossata.
Per l'utilizzo del suddetto contingente, 100 kg. di carne disossata equivalgono a 130 kg. di carne non disossata.
Durante lo stesso periodo è sospesa l'applicazione del dazio per gli stessi prodotti provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea.