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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1961, n. 1112

Modificazioni al regime daziario in relazione al primo accostamento dei dazi della tariffa doganale nazionale a quelli della tariffa comune C.E.E.

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Testo in vigore dal: 1-11-1961
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
  Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
  Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
  Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;
  Vista la legge 24 luglio 1959, n. 693;
  Vista la legge 20 dicembre 1960, n. 1527;
  Vista  la  tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con
decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105;
  Visto  il  decreto presidenziale 26 dicembre 1958, numero 1100, che
proroga   a  non  oltre  il  31  dicembre  1961  il  regime  daziario
temporaneo;
  Visti  i decreti presidenziali 29 dicembre 1958, numeri 1101, 1102,
1103,  1104; 24 dicembre 1959, numeri 1108 e 1109; 28 giugno 1960, n.
588;  30 giugno 1960, n. 592; 17 settembre 1960, n. 1220; 20 dicembre
1960,  n. 1543; 24 dicembre 1960, numeri 1585 e 1586 e 3 aprile 1961,
numeri  320  e  321  che  recano  aggiunte  e modificazioni al regime
daziario temporaneo;
  Vista  la  legge  5  aprile  1950,  n. 295, che da' piena ed intera
esecuzione   all'Accordo   generale  sulle  tariffe  doganali  e  sul
commercio,  concluso  a  Ginevra  il  30 ottobre 1947, ed all'Accordo
tariffario,  concluso  tra  l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi
aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
  Vista  la  legge  27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera
esecuzione  all'Accordo  tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti
contraenti  ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del
21 aprile 1951;
  Vista  la  legge  14  aprile  1952,  n.  560,  che  ratifica  e da'
esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio
1950;
  Vista  la  legge  31  ottobre  1952,  n.  2360,  che  approva e da'
esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso
a Roma il 7 marzo 1950;
  Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e da' esecuzione
al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo
generale  sulle  tariffe doganali e sul commercio, concluse a Ginevra
il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;
  Vista  la  legge  7 novembre 1957, n. 1307, che da' esecuzione agli
atti  internazionali  adottati  a  Ginevra  il  10  marzo 1955 per la
modifica   dell'Accordo   generale   sulle  tariffe  doganali  e  sul
commercio,  con esclusione delle norme contenute nella parte II dello
stesso Accordo;
  Vista  la  legge  9  novembre  1957,  n.  1164,  che  approva e da'
esecuzione  agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati
Uniti  di  America,  con  la  Gran Bretagna, con la Danimarca, con la
Svezia  e  con  l'Austria  il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre
1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dello Accordo
generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di
concessioni tariffarie;
  Vista  la  legge  2  gennaio  1958,  n. 25, che da' piena ed intera
esecuzione   al   Sesto  Protocollo  delle  concessioni  addizionali,
allegato  all'Accordo generale sulla tariffe doganali e sul commercio
del  30  ottobre  1947  e  relativi  annessi, firmato a Ginevra il 23
maggio 1956;
  Vista  la  legge  31  ottobre  1952,  n.  1976,  che ratifica e da'
esecuzione   alle   seguenti   Convenzioni   internazionali   firmate
dall'Italia   a   Bruxelles  l'11  gennaio  1951;  Convenzione  sulla
nomenclatura   per  la  classificazione  delle  merci  nelle  tariffe
doganali  e  relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle
merci  e  relativi  annessi;  Convenzione  per  la  creazione  di  un
Consiglio  di  cooperazione  doganale  e relativo annesso; Protocollo
relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
  Vista  la  legge  25  aprile  1957,  n.  358,  che  ratifica  e da'
esecuzione  al  Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles
del  15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle
merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;
  Vista  la  legge  25  giugno  1952,  n.  766,  che  ratifica  e da'
esecuzione  ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18
aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone
e  dell'acciaio  e  relativi  annessi;  Protocollo sui privilegi e le
immunita'  della  Comunita';  Protocollo sullo statuto della Corte di
giustizia;  Protocollo  sulle  relazioni  con  il Consiglio d'Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
  Vista  la  legge  14  ottobre  1957,  n.  1203,  che ratifica e da'
esecuzione  ai  seguenti  Accordi internazionali firmati a Roma il 25
marzo   1957:   a)  Trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea
dell'energia  atomica  ed Atti allegati;b) Trattato che istituisce la
Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa
ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;
  Visti  il  decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che
da'  applicazione  alla  decisione  del  Consiglio dei Ministri delle
Comunita'  Europee  del  13  febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa
doganale  comune e le successive aggiunte e modificazioni apportate a
detta tariffa con i decreti presidenziali 26 dicembre 1960, n. 1700 e
7 gennaio 1961, n. 1;
  Visto  il  decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1587, che
stabilisce  le  modalita'  di  applicazione degli articoli 9 e 10 del
Trattato che istituisce la Comunita' economica europea;
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la necessita' di apportare alcune aggiunte e modificazioni
al regime daziario temporaneo;
  Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3
della  legge  24  dicembre  1949,  n. 993 e confermata con le leggi 7
dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68
e 24 luglio 1959, n. 693;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per
l'agricoltura  e  foreste,  per  l'industria per il commercio, per il
commercio con l'estero e per la marina mercantile;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto alla tabella
annessa  al  decreto  presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1586, e alla
tabella  B  annessa  al  decreto presidenziale 3 aprile 1961, n. 321,
sono apportate le seguenti variazioni riflettenti i contingenti per i
prodotti   sottoindicati   che   debbono   essere   importati   sotto
l'osservanza  delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per
le finanze:
    a)  e'  ridotto a tonnellate 250 il contingente di allumina (nota
alla voce della tariffa doganale ex 28.20-a), ammessa in esenzione da
dazio  se  destinata  ad  essere  impiegata nella fabbricazione della
gomma sintetica;
    b)  e'  ridotto a tonnellate 2 il contingente di fluotantalato di
potassio  (voce  ex  28.29-c),  ammesso  in  esenzione  da  dazio  se
destinato   ad  essere  impiegato  nella  fabbricazione  della  gomma
sintetica;
    c)  e'  ridotto  a  tonnellate  150  il  contingente di terziario
dodecil  mercaptano (nota alla voce ex 29.31-i), ammesso in esenzione
da  dazio  se destinato ad essere impiegato nella fabbricazione della
gomma sintetica;
    d)  e'  ridotto  a  metri  cubi  370.000  il contingente di legno
tropicale (voce 44.03-b-2), ammesso in esenzione da dazio.