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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1961, n. 1086

Sospensione dell'applicazione del dazio sul frumento importato a reintegro di quello impiegato nella lavorazione dei semolini, delle paste alimentari, delle farine e dei prodotti da forno esportati.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  28-10-1961

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105;
Visto il decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1100, che proroga a non oltre il 31 dicembre 1961 il regime daziario temporaneo;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;
Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte seconda dello stesso Accordo;
Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e da esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;
Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25, che dà piena ed intera esecuzione al Sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra, il 23 maggio 1956;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo Studi per l'Unione dogariale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 258, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957, a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;
Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e le successive aggiunte e modificazioni apportate a detta tariffa con i decreti presidenziali 26 dicembre 1960, n. 1700 e 7 gennaio 1961, n. 1;
Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1587, che stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea;
Ritenuta la necessità di sospendere temporaneamente il dazio doganale sul frumento;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


È sospesa, fino al 31 maggio 1962, l'applicazione del dazio sui quantitativi di frumento, che, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, vengono importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione dei semolini, delle paste alimentari, delle farine, considerati nel successivo art. 2, esportati entro la data predetta.
L'applicazione del dazio, è, altresì, sospesa sui quantitativi di frumento importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione di prodotti da forno esportati, limitatamente al contenuto in farina da accertarsi mediante analisi.