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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1003

Indennità accademica ai professori universitari ed indennità di carica ai rettori delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-8-1948
al: 18-1-1956
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per il tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione dell'8 aprile 1948:
                               Art. 1.

  Ai   professori   di  ruolo  delle  Universita'  e  degli  Istituti
d'istruzione   universitaria   e'   corrisposta,   in  aggiunta  alla
stipendio,  una  indennita'  accademica, non computabile agli effetti
della  pensione,  nella  misura annua, rispettivamente, di L. 120.000
per  i  professori  straordinari  e  di  L.  180.000 per i professori
ordinari.
  L'indennita'   accademica  compete  anche  ai  professori  ordinari
collocati  fuori  ruolo  ai  sensi  del  decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251.
  In  ogni caso la corresponsione dell'indennita' e' subordinata alla
corresponsione dello stipendio.
  Nei casi in cui viene ridotto lo stipendio e' ridotta, nella stessa
misura, e per lo stesso periodo di tempo, l'indennita' accademica.