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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1251

Disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/07/1950)
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Testo in vigore dal:  9-8-1950
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

((I professori universitari, compiuto il 70° anno di età, assumono la qualifica di professori fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il 75° anno. Le cattedre ed i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti; le facoltà provvederanno all'insegnamento nelle forme e con le modalità stabilite dalle disposizioni medesime))
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Coloro che compiono il 70° anno di età durante l'anno accademico, se abbiano effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio di professori di ruolo fino al termine dell'anno accademico medesimo.
Con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui hanno compiuto il 75° anno di età, i professori predetti vengono collocati a riposo.
Salvo quanto è stabilito dal successivo articolo, i professori, nella posizione di cui al primo comma del presente articolo, conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono inerenti allo stato di professore di ruolo, con l'integrale trattamento economico ad esso relativo.
((Nondimeno nella determinazione del numero di professori cui va riferita la maggioranza prevista dagli articoli 73 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore nonché quella prevista per l'attribuzione dei posti di ruolo a materie d'insegnamento non si tiene conto dei professori fuori ruolo.
Il terzo comma dell'art. 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato))
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